Cassazione Civile, Ordinanza n. 18472/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Nel corso di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, il giudice aveva liquidato il compenso dei consulenti tecnici d'ufficio nominati. Le parti istanti avevano proposto reclamo al Presidente del Tribunale sostenendo che la liquidazione fosse eccessiva; il reclamo era stato rigettato e le spese del reclamo erano state poste a loro carico, anche in favore delle compagnie assicuratrici evocate in giudizio. Avverso l'ordinanza del Tribunale è stato proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 100 c.p.c.: secondo i ricorrenti, le compagnie assicuratrici non avevano alcun interesse all'esito del giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso dei consulenti, perché gli unici obbligati al pagamento sarebbero stati i ricorrenti, e la loro chiamata in causa era servita solo come denuncia della lite.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riconosciuto l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro il provvedimento di liquidazione delle spese del CTU adottato nell'ambito dell'ATP, richiamando la natura decisoria e definitiva di tale statuizione. Tuttavia ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, a fronte dell'allegazione nel ricorso della notificazione dell'ordinanza impugnata, mancava in atti il deposito della copia autentica del provvedimento con la relata di notifica, imposto dall'art. 369 c.p.c.; l'omissione non era sanabile con successiva produzione ex art. 372 c.p.c. Né poteva operare l'esonero dagli adempimenti di deposito, poiché tra pubblicazione del provvedimento e notifica del ricorso era trascorso un intervallo superiore al termine breve. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato come norma la cui violazione è dedotta dai ricorrenti per contestare l'interesse delle compagnie assicuratrici all'esito dell'opposizione alla liquidazione del compenso CTU.
art. 111 Cost.
consente il ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti decisori e definitivi non altrimenti impugnabili, come la statuizione illegittima sulla liquidazione delle spese del consulente tecnico in ATP.
impone il deposito, nel termine di legge, della copia della decisione impugnata munita della relata di notifica quando nel ricorso si dichiari l'avvenuta notificazione del provvedimento.
non consente di recuperare con successiva produzione documentale tardiva l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La statuizione che liquida il compenso del consulente tecnico in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, quando abbia carattere decisorio e definitivo e non sia assistita da un ordinario mezzo di impugnazione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Se nel ricorso per cassazione si afferma che il provvedimento impugnato è stato notificato, tale allegazione integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e comporta l'onere di depositare, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., la copia autentica del provvedimento con la relata di notifica.
- La mancata produzione della copia notificata del provvedimento impugnato determina l'improcedibilità del ricorso e non può essere sanata mediante successiva produzione documentale ex art. 372 c.p.c.
- L'esenzione dagli adempimenti di deposito della copia notificata opera solo quando l'intervallo tra pubblicazione del provvedimento e proposizione del ricorso sia inferiore al termine breve di impugnazione; se l'intervallo è maggiore, l'onere resta integro.
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