Cassazione Penale, Sentenza n. 33669/2026 del 16/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagata)
La controversia
La ricorrente era destinataria di un decreto di sequestro preventivo avente a oggetto beni compresi nell'asse ereditario del fratello defunto. Il sequestro era stato disposto nell'ambito di un procedimento relativo all'utilizzo di un testamento olografo apparentemente attribuito al defunto, pubblicato dopo la sua morte e recante la nomina della ricorrente quale erede universale. I nipoti del defunto avevano contestato l'autenticità del testamento, sulla base anche di un parere grafologico; il coniuge della ricorrente era stato sottoposto a procedimento per la falsificazione dell'atto. La ricorrente, nonostante i dubbi sull'autenticità del testamento, avrebbe utilizzato e disposto dei beni ereditari, intestando a sé beni immobili, compiendo attività gestorie e dispositive e appropriandosi di somme depositate sul conto corrente del defunto. Il Tribunale del riesame aveva confermato il vincolo. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'inutilizzabilità della consulenza grafologica del pubblico ministero, assumendo l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e di non rilasciare scritture di comparazione, nonché la necessità di acquisire il saggio grafico nelle forme dell'atto irripetibile. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato la mancanza o apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti e sulla sussistenza di gravi indizi del reato, lamentando che il Tribunale non avesse confrontato criticamente la consulenza del pubblico ministero con quella della difesa né spiegato le ragioni della preferenza accordata alla prima. Con il quarto motivo ha censurato la motivazione sul periculum in mora, sostenendo che la possibilità per i denuncianti di trascrivere la domanda giudiziale di accertamento della proprietà rendesse non necessario il mantenimento del sequestro.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo utilizzabile la consulenza grafologica: l'omesso avviso della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non determina inutilizzabilità, poiché il saggio grafico non è equiparabile a dichiarazioni autoindizianti. Ha invece accolto le censure relative al fumus commissi delicti e alla sussistenza degli indizi, rilevando che il Tribunale aveva attribuito rilievo decisivo alla consulenza grafologica del pubblico ministero senza confrontarsi criticamente con le specifiche contestazioni tecniche e con l'elaborato del consulente della difesa. Tale omissione ha determinato una motivazione mancante o apparente, inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito e a giustificare la riconducibilità del fatto alla ricorrente. Il motivo sul periculum in mora è stato dichiarato assorbito, ma non precluso nel nuovo giudizio. L'ordinanza è stata annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Norme richiamate
in relazione agli artt. 489, 475, comma 1, e 482 c.p.
Norme indicate nel capo relativo al delitto contestato, qualificato nella decisione come uso di atto falso.
in relazione agli artt. 491, comma 2, 475, comma 1, e 482 c.p.
Norma richiamata in relazione all'uso del testamento ritenuto falso.
in relazione agli artt. 491, comma 2, 489 e 475, comma 1, c.p.
Norma richiamata per la falsità materiale commessa dal privato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'acquisizione della consulenza tecnica del pubblico ministero.
Richiamato dalla ricorrente quanto agli avvisi e alle garanzie difensive.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'informazione sui diritti difensivi.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle nullità concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.
La Corte osserva che il saggio grafico non costituisce dichiarazione autoindiziante soggetta alla disciplina di inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni rese in violazione della norma.
La Corte precisa che, per il fumus del sequestro preventivo, non è richiesto il medesimo livello di persuasività degli indizi necessario per le misure cautelari personali.
Richiamato per delimitare la motivazione della decisione ai motivi rilevanti.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo, la verifica del fumus commissi delicti non può arrestarsi alla mera astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie incriminatrice, ma richiede l'individuazione di concreti e persuasivi elementi, anche indiziari, idonei a collegare il fatto alla condotta dell'indagato.
- Il giudice del riesame che fondi il fumus su una consulenza tecnica deve confrontarsi criticamente con le specifiche contestazioni tecniche e con gli eventuali elaborati della difesa; l'omesso confronto su un elemento potenzialmente decisivo determina motivazione mancante o apparente.
- Nel giudizio cautelare reale il livello di persuasività degli elementi richiesti per il fumus commissi delicti è inferiore a quello previsto dall'art. 273 c.p.p. per le misure cautelari personali, ma devono comunque sussistere elementi concreti di riconducibilità del fatto all'indagato.
- Il periculum in mora, quale presupposto del sequestro preventivo, deve essere concreto e attuale e richiede la dimostrazione, con ragionevole certezza, che il bene possa essere utilizzato per commettere ulteriori reati o per aggravare o proseguire quello per cui si procede.
- L'omesso avviso della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non rende inutilizzabile il saggio grafico, poiché tale attività non è equiparabile a una dichiarazione autoindiziante.
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di sequestro preventivo, la violazione di legge comprende i vizi motivazionali radicali che rendano l'apparato argomentativo mancante dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, impedendo di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
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