Cassazione Civile, Ordinanza n. 11572/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'associazione culturale aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale, dichiarando il possesso dei requisiti reddituali mediante autocertificazione e sottoscrivendo l'istanza con autentica della firma da parte del difensore. La commissione competente aveva respinto la domanda ritenendo necessaria, in caso di spedizione dell'istanza, l'allegazione della copia di un documento di identità, e reputando irrilevante l'autentica del difensore perché non risultava un mandato rilasciato a suo favore nel procedimento di merito e vi era un altro difensore nominato. Il successivo ricorso al presidente della commissione tributaria regionale era stato rigettato, confermando la necessità del documento di identità e la possibilità di integrazione rimasta ineseguita. Con il ricorso per cassazione l'associazione denunciava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 46 d.P.R. 445/2000, sostenendo che il giudice avesse omesso di annullare il provvedimento e che l'autocertificazione reddituale sostituisse la certificazione, oltre a contestare la ritenuta irrilevanza dell'autentica della firma da parte dell'avvocato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non colpiva la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento presidenziale aveva infatti applicato correttamente l'art. 78 d.P.R. 115/2002 in combinato con l'art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000: per le istanze spedite, la sottoscrizione dell'interessato deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, mentre l'art. 46 d.P.R. 445/2000 consente solo la sostituzione delle certificazioni relative al reddito, non la deroga alle modalità di presentazione dell'istanza. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di euro 500 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza per violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non ha inciso sulla ragione decisiva del rigetto.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione non conforme a diritto, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa vigente.
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Consente l'autocertificazione di stati, qualità personali e reddito, ma non deroga alle modalità di sottoscrizione e presentazione dell'istanza previste dall'art. 38.
art. 38, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
"Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà... sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore"
Per le istanze presentate agli organi della P.A., la spedizione richiede l'allegazione della copia del documento di identità; l'autentica del difensore è alternativa solo quando l'istanza è presentata con tale modalità prevista dalla norma.
art. 78 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevede due modalità alternative di autentica/sottoscrizione: autenticazione del difensore oppure modalità dell'art. 38 d.P.R. 445/2000; in caso di spedizione, occorre il documento di identità.
È stata applicata la condanna per lite temeraria/palesemente inconsistente in ragione dell'assoluta infondatezza delle argomentazioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a prospettare violazioni di legge astratte senza aggredire il fondamento concreto della pronuncia.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato e la sottoscrizione va autenticata secondo le modalità previste dall'art. 78 d.P.R. 115/2002; se l'istanza è spedita, trova applicazione l'art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000 con necessità di allegare la copia del documento di identità.
- L'autocertificazione ex art. 46 d.P.R. 445/2000 può sostituire la certificazione della situazione reddituale, ma non incide sulle regole formali di presentazione e sottoscrizione dell'istanza, che restano disciplinate autonomamente dall'art. 38 d.P.R. 445/2000.
- La mera contestazione dell'autentica della firma da parte del difensore non è sufficiente a superare il rigetto se non si dimostra la conformità della domanda alle forme di legge richiamate dal provvedimento impugnato.
- La proposizione di un ricorso privo di reale confronto con la motivazione decisiva può giustificare, oltre all'inammissibilità, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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