Cassazione Penale, Sentenza n. 37772/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM ha impugnato l'ordinanza che aveva accolto l'istanza di riesame presentata da Brochetta per la restituzione di targhe e libretto di circolazione sequestrati come corpo del reato. Il PM ha dedotto violazione di legge sostenendo che, benché la terza sia estranea ai falsi, le targhe e il libretto derivano da false attestazioni relative all'assolvimento dell'IVA (richiamando l'art. 1 comma 9 legge di conversione del DL 26.2.2006), e dunque essendo cose suscettibili di confisca dovevano rimanere sottoposte a vincolo reale e non essere restituite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del PM. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di riesame che aveva valorizzato la buona fede e l'estraneità di Brochetta alle condotte illecite e l'avvenuto pagamento dell'IVA da parte sua. Sul piano giuridico la Corte ha precisato che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. opera solo per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p.; ne consegue che beni come targhe e libretto, falsi nei presupposti ma non rientranti nella disciplina della confisca automatica o non essendo intrinsecamente illeciti come le banconote false, possono essere restituiti al terzo di buona fede. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 40847/2019) che conferma questo principio.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 48, 476
Gli artt. citati riguardano la partecipazione (110) e i reati di falso e induzione in errore dei pubblici ufficiali (48, 476): la Corte ha ritenuto pacifica la configurabilità dei reati contestati agli altri indagati, ma ciò non esclude la restituzione dei documenti al terzo di buona fede.
Art. 1, comma 9, legge di conversione del DL 26.2.2006 (legge 262/2006)
Norma tributaria che subordina l'immatricolazione di veicoli importati intracomunitariamente alla certificazione dell'assolvimento dell'IVA o dell'esenzione. La Corte ha riconosciuto che la norma è stata presumibilmente violata nella fattispecie, ma ciò non basta a mantenere il vincolo sulle cose in possesso del terzo di buona fede se non ricorre la fattispecie di confisca obbligatoria.
Codice penale, art. 240, secondo comma
Prevede la confisca obbligatoria per certe cose tipiche (es. banconote false, strumenti illeciti). La Corte ha ricordato che il divieto di restituzione di cui all'art. 324 c.p.p. è diretto alle cose soggette a tale confisca obbligatoria; le targhe e il libretto non rientrano in questa ipotesi per la loro natura.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 7
Stabilisce il divieto di restituzione per le cose soggette a confisca obbligatoria secondo l'art. 240 c.p. La Corte ha applicato tale criterio restrittivamente, ammettendo la restituzione se le cose non sono oggetto di confisca obbligatoria.
Codice di procedura penale, art. 321, comma 2
Richiamato dal PM in riferimento alla disciplina del vincolo reale su cose sequestrate che possono essere confiscate. La Corte ha però evidenziato che tale disciplina si applica solo se ricorrono i presupposti di confisca obbligatoria o della rilevanza prevista dall'art. 240.
Sez. 5, Sentenza n. 9950 del 06/12/2017 (Rv. 272710)
Pronuncia richiamata dal PM che riconosce la configurabilità del reato di induzione in errore quando per l'immatricolazione si attestano falsamente presupposti rilevanti (esenzione IVA). La Corte del presente giudizio ha ritenuto però che quel precedente riguarda la configurabilità del reato e non la questione della restituzione al terzo di buona fede.
Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019 (Rv. 276690)
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito i limiti del divieto di restituzione previsto dall'art. 324 c.p.p.: la proibizione riguarda solo le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma. La Corte ha fatto proprio questo principio per giustificare la restituzione dei documenti al terzo di buona fede.
Massime di principio
- La restituzione di cose sequestrate al terzo di buona fede è possibile se le cose non rientrano nella confisca obbligatoria prevista dall'art. 240, secondo comma, c.p.; il divieto di restituzione previsto dall'art. 324 c.p.p. va quindi interpretato limitatamente a quelle ipotesi.
- La qualità del bene come 'corpo del reato' non automaticamente giustifica la permanenza del vincolo se non sussistono i presupposti per la confisca obbligatoria o per altra specifica disposizione che vieti la restituzione.
- L'estraneità e la buona fede del terzo detentore sono elementi decisivi: se il terzo ha acquistato il bene in buona fede e ha adempiuto agli obblighi (es. pagamento IVA), la restituzione può essere disposta anche se il bene è stato prodotto da false attestazioni altrui.
- La distinzione tra beni intrinsecamente illeciti (es. banconote false, armi) e documenti o cose basate su falsi presupposti è centrale: i primi sono normalmente soggetti a confisca automatica, i secondi possono essere restituiti al terzo innocente salvo diversa previsione normativa.
- In casi simili il Pubblico Ministero deve dimostrare non solo la commissione del reato da parte di altri, ma anche che il bene in possesso del terzo rientri nelle categorie per cui la legge prevede la confisca o il divieto di restituzione.
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