Cassazione Penale, Ordinanza n. 21458/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Brindisi, che aveva applicato la pena per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali in danno di più persone, con aggravamento per la guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti. I motivi riguardavano: 1) la dedotta violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, sostenendosi che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, non sarebbe stata dovuta la revoca obbligatoria della patente; 2) la lamentata omessa motivazione sulla revoca della patente di guida, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente spiegata. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate, evidenziando che la revoca della patente è prevista in modo obbligatorio dalla norma richiamata in presenza delle aggravanti degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. e che la pronuncia della Corte costituzionale non aveva inciso su tale disciplina; ha inoltre ribadito l'autonomia tra i provvedimenti cautelari del Prefetto sulla patente e le determinazioni definitive del giudice penale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo perché l'art. 222, comma 2, cod. strada impone la revoca obbligatoria della patente quando ricorrono le aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p., senza che la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 abbia eliminato tale previsione; il secondo perché, essendo la revoca obbligatoria, non era necessario un ulteriore apparato motivazionale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena impugnata.
art. 222, comma 2, cod. strada
La disposizione è interpretata nel senso che prevede la revoca obbligatoria della patente di guida quando ricorrono le aggravanti dei commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.
Le aggravanti previste dai commi secondo e terzo rilevano come presupposto per l'obbligatoria revoca della patente.
Le aggravanti previste dai commi secondo e terzo rilevano come presupposto per l'obbligatoria revoca della patente.
Non citato espressamente; non incluso.
art. 88/2019 Corte costituzionale
La pronuncia viene richiamata solo per escludere che abbia inciso sulla previsione dell'obbligatoria revoca della patente.
Massime di principio
- Quando la legge prevede la revoca obbligatoria della patente come conseguenza di specifiche aggravanti dei reati stradali, il giudice penale non ha margini discrezionali sul punto e la doglianza sulla mancanza di motivazione è manifestamente infondata.
- La sentenza della Corte costituzionale invocata dalla difesa non incide sulla disciplina della revoca obbligatoria della patente se non elimina espressamente la previsione normativa applicabile al caso concreto.
- I provvedimenti cautelari adottati dal Prefetto sulla patente sono autonomi rispetto alle statuizioni definitive del giudice penale: l'eventuale sospensione amministrativa non condiziona la decisione penale sulla revoca.
- In presenza di motivi di ricorso manifestamente infondati, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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