Cassazione Penale, Ordinanza n. 05365/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato riconosciuto non punibile dal Tribunale per particolare tenuità del fatto in relazione a una falsa dichiarazione resa nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la quale aveva attestato un reddito complessivo del nucleo familiare pari a euro 10.800,00 per il 2016, mentre gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano individuato un reddito complessivo di euro 24.442,16. La Corte d'appello, in riforma, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo di avere correttamente indicato i propri redditi e non quelli dei figli conviventi, sicché la condotta sarebbe stata al più imprudente o negligente; con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., già riconosciuta dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano generiche e riproponevano censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse già adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo, evidenziando che la falsa indicazione riguardava redditi da lavoro dipendente percepiti dai figli conviventi e che l'imputato aveva comunque falsamente attestato la propria situazione economica per ottenere un beneficio altrimenti non spettante. Quanto al secondo motivo, la difesa non aveva indicato in modo specifico sotto quale profilo sarebbe stata violata la disciplina dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Integra il reato la presentazione di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato corredata da dichiarazione sostitutiva attestante falsamente le condizioni reddituali richieste per il beneficio.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta in appello; nel ricorso non è stata censurata in modo specifico la relativa motivazione.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi, o la loro genericità, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello e già puntualmente disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione censurata e quelle dell'impugnazione; la genericità o l'assenza di confronto con la ratio decidendi comportano inammissibilità.
- Ai fini della responsabilità per falsa attestazione nel patrocinio a spese dello Stato, rileva la consapevole rappresentazione non veritiera della situazione reddituale richiesta per l'accesso al beneficio.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve indicare in modo puntuale il profilo di erroneità della motivazione che ha escluso i presupposti applicativi dell'art. 131-bis c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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