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Sentenza

Sentenza n. 14469/2026 - Roma, Sezione 5

Giustizia amministrativa202605154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva, con esecuzione anticipata del contratto, di una procedura aperta per il servizio di controlli non distruttivi su assili e ruote del materiale rotabile, nonché verbali di gara e verifica dei requisiti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 36/2023, della l. n. 241/1990 e della lex specialis, carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento e inesistenza dei presupposti. In particolare, ha contestato: l’idoneità della certificazione ISO 9001:2015 settore IAF 22 prestata dall’ausiliaria; l’insufficienza delle risorse messe a disposizione per il relativo avvalimento; la genericità dell’avvalimento della certificazione del Sistema di Gestione delle Competenze; la genericità dell’avvalimento della certificazione di parità di genere; l’esiguità del corrispettivo e la genericità complessiva del contratto di avvalimento; infine, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per una dichiarazione asseritamente non veritiera sull’esperienza del personale tecnico, inizialmente valorizzata con 14 punti e poi ridotta a 2 in sede di verifica. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità dell’intero ricorso per difetto di specificità dei motivi. L’aggiudicataria aveva partecipato quale concorrente singola, ricorrendo all’avvalimento per alcune certificazioni di partecipazione e per una certificazione premiale. Dopo la rideterminazione del punteggio, l’aggiudicataria conservava il primo posto con 81 punti, contro i 72,21 della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e per il resto lo ha respinto, compensando le spese. Ha escluso l’inammissibilità integrale per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., rilevando che, pur senza una puntuale intestazione normativa, il ricorso indicava con sufficiente chiarezza le clausole della lex specialis, l’istituto dell’avvalimento e i fatti costitutivi delle doglianze, consentendo alle resistenti di difendersi. Ha distinto i requisiti di partecipazione — certificazione ISO 9001:2015 IAF 22 e certificazione SGC-ANSFISA — dall’elemento premiale della certificazione di parità di genere. Le censure relative a quest’ultima e all’esperienza del personale sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse e, rispettivamente, anche per genericità: la perdita dei due punti premiali o l’azzeramento del punteggio del criterio C non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di superare l’aggiudicataria. Nel merito, il giudice ha ritenuto idonea la certificazione IAF 22, poiché il requisito era riferito al macrosettore dei trasporti e il certificato comprendeva anche attività relative a casse ferroviarie, sale, carrelli e relativi accessori. Ha ritenuto congrue le risorse oggetto dell’avvalimento, trattandosi di una certificazione organizzativa e gestionale, non di un requisito relativo a macchinari o mezzi d’opera; l’avvalimento trasferiva quindi know-how, procedure e supporto personale coerenti con la natura del requisito e con il possesso autonomo, da parte dell’aggiudicataria, di altre qualificazioni. Ha ritenuto generiche e comunque infondate le censure sulla certificazione SGC, rilevando che il contratto individuava procedure, sistemi di registrazione e validazione delle competenze e figure professionali responsabili. Ha respinto la censura sulla genericità complessiva del contratto di avvalimento, reputando determinati oggetto e risorse in rapporto alla natura prevalentemente immateriale e organizzativa dei requisiti. Ha escluso che il corrispettivo di 1.500 euro, pur esiguo, comportasse invalidità del contratto: l’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 ammette anche l’avvalimento gratuito, purché sorretto da un interesse dell’ausiliaria, e nel caso concreto emergevano ulteriori interessi commerciali. Quanto alla dichiarazione sull’esperienza del personale, il TAR ha rilevato che il criterio aveva natura premiale, che la lex specialis non prevedeva l’esclusione per inesattezze relative a tale voce e che la stazione appaltante aveva correttamente verificato la documentazione e rideterminato il punteggio. L’esclusione non poteva fondarsi su una generica perdita del rapporto fiduciario, in assenza dell’indicazione di una specifica causa tipizzata. La condotta amministrativa è stata ritenuta coerente con proporzionalità, conservazione degli atti di gara, massima partecipazione e principio del risultato. Le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento sono rimaste assorbite e comunque infondate, perché presupponevano l’annullamento dell’aggiudicazione.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    L’onere di specificità dei motivi è assolto quando dal complesso del ricorso risultino con sufficiente chiarezza le ragioni di fatto e di diritto della domanda e le disposizioni implicitamente evocate, anche senza una puntuale intestazione normativa; l’inammissibilità opera solo quando l’indeterminatezza comprometta effettivamente il contraddittorio e il diritto di difesa.

  • art. 104 d.lgs. n. 36/2023

    Il contratto di avvalimento può avere a oggetto requisiti immateriali e organizzativi mediante la messa a disposizione di know-how, procedure e risorse coerenti con il requisito; non è necessaria l’onerosità, essendo ammissibile anche l’avvalimento gratuito se sorretto da un interesse dell’ausiliaria. La mera esiguità del corrispettivo non determina l’invalidità del contratto.

  • art. 1 d.lgs. n. 36/2023

    Il principio del risultato contrasta con automatismi espulsivi formalistici quando un’inesattezza relativa a un elemento premiale sia verificabile documentalmente, non alteri la par condicio e possa essere corretta mediante rideterminazione del punteggio senza incidere sull’esito della gara.

  • art. 17, comma 8, d.lgs. n. 36/2023

    La stazione appaltante può disporre l’esecuzione anticipata del contratto nei presupposti previsti dalla disposizione; nel caso concreto l’esecuzione anticipata era stata motivata dalla necessità di garantire il servizio di trasporto pubblico.

  • art. 18, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa dell’esecuzione anticipata del contratto conseguente all’aggiudicazione.

  • art. 121 c.p.a.

    La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione e non può essere accolta quando il ricorso contro gli atti di gara è respinto.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di inefficacia del contratto è rimasta assorbita e comunque priva di fondamento in mancanza dell’annullamento degli atti impugnati.

  • art. 1419, comma 1, c.c.

    L’eventuale invalidità della clausola relativa a un requisito meramente premiale non comporterebbe necessariamente l’invalidità dell’intero contratto di avvalimento, potendo operare la conservazione del negozio per il resto.

Massime di principio

  • L’onere di specificità dei motivi di ricorso è soddisfatto quando l’atto introduttivo consente di individuare con sufficiente chiarezza i fatti contestati, le clausole della lex specialis coinvolte e l’istituto giuridico dedotto, anche senza la precisa indicazione delle disposizioni normative violate; l’inammissibilità integrale richiede una lesione effettiva del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Nelle gare pubbliche, la prova di resistenza impone di verificare se l’eventuale accoglimento della censura possa concretamente modificare la graduatoria o procurare al ricorrente il bene della vita. Le censure riferite a elementi premiali sono inammissibili per difetto di interesse quando, anche eliminando il relativo punteggio, l’aggiudicatario conserverebbe una posizione poziore.
  • L’avvalimento di certificazioni relative a sistemi di gestione della qualità, delle competenze o della parità di genere può validamente consistere nella messa a disposizione del modello organizzativo, del know-how, delle procedure e delle risorse necessarie alla loro applicazione, senza che siano sempre richieste attrezzature materiali o l’indicazione nominativa e numerica di tutti gli addetti.
  • La congruità delle risorse messe a disposizione nell’avvalimento costituisce valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
  • L’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 non impone che l’avvalimento sia oneroso: è ammissibile anche l’avvalimento gratuito, purché l’operazione sia sorretta da un interesse dell’ausiliaria. La mera esiguità del corrispettivo non dimostra, da sola, l’inesistenza della causa o la simulazione dell’operazione.
  • Quando un concorrente fornisce un’indicazione inesatta relativa a un criterio di valutazione premiale, la stazione appaltante non può applicare un’automatica esclusione in assenza di una specifica causa tipizzata nella lex specialis; può invece verificare documentalmente il dato e rideterminare il punteggio, se l’errore non altera la par condicio e non incide sull’esito della gara, in coerenza con proporzionalità, favor partecipationis, conservazione degli atti e principio del risultato.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAvvalimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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