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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46922/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra reati giudicati con due sentenze e aveva rideterminato la pena complessiva. Le censure denunciavano: errata applicazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p.; vizio di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena (in particolare doppio e illegittimo aumento per la recidiva, imposizione di una sanzione pecuniaria per un reato la cui pena base è esclusivamente detentiva ex art. 74 d.P.R. 309/90, e applicazione dell'aumento sulla pena sbagliata), nonché insufficiente spiegazione delle ragioni relative agli aumenti per i reati satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. La Corte ha richiamato i principi consolidati di legittimità: nell'esecuzione, il giudice deve scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare il reato più grave e prendere la pena così determinata dal giudice della cognizione quale base su cui operare autonomi aumenti per i reati satellite; deve altresì motivare compiutamente sia sulla pena-base sia sull'entità di ciascun aumento (artt. 132 e 133 c.p.), e assicurare che la pena unica sia dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave. Per difetto di motivazione e per non essersi attenuta a tali criteri, l'ordinanza è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola gli aumenti per il reato continuato: in sede esecutiva il giudice deve scorporare i reati, individuare il più grave e applicare aumenti autonomi per i reati-satellite sulla pena determinata per il reato più grave dal giudice della cognizione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella controversia relativa ai poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha esaminato la ricaduta procedurale nella rideterminazione della pena per continuazione

  • art. 132 cod. pen.

    Fissa i principi direttivi del giudice nella determinazione della pena (proporzionalità, individualizzazione); impone che l'esercizio della discrezionalità sia motivato secondo tali parametri

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena nei singoli casi; richiede che il giudice motivi la scelta della pena-base e gli elementi che giustificano l'entità della pena

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sulla disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti; nel caso concreto è stata richiamata la questione secondo cui il reato-base può essere punito esclusivamente con pena detentiva, con conseguenze sulla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie nella pena unica

  • Principio di giurisprudenza (Cass. Sez. 1 n.21424/2019 e seguenti)

    La giurisprudenza di legittimità impone che il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione della pena per continuazione fra sentenze separate, scorpori i reati, identifichi il più grave e applichi aumenti autonomi per i reati-satellite, motivando l'entità di ciascun aumento

  • Principio di giurisprudenza (Cass. Sez. 5 n.26450/2017)

    Ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche se i reati-satellite prevedono pene eterogenee

Massime di principio

  • Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudice deve prima scorporare tutte le pronunce e individuare il reato più grave così come la pena fissata dal giudice della cognizione, e poi applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite; non si procede applicando semplicemente aumenti sulla pena complessiva già aggregata.
  • Il giudice è tenuto a motivare dettagliatamente sia la scelta della pena-base sia l'entità di ogni aumento per i reati satellite (artt. 132 e 133 c.p.): la motivazione deve consentire il controllo del percorso logico-giuridico e non è sufficiente il mero rispetto dei limiti legali.
  • Occorre evitare 'doppie' maggiorazioni (es. per recidiva) già computate in precedenti pronunce: il calcolo esecutivo deve verificare quali circostanze/ aumento sono già state incorporate nella pena adottata dal giudice della cognizione e non riapplicarle impropriamente.
  • La pena unica derivante dalla continuazione deve essere del medesimo genere e specie della pena prevista per il reato più grave; se il reato più grave è punito esclusivamente con pena detentiva, va considerata la compatibilità di eventuali sanzioni pecuniarie.
  • In caso di determinazione della pena complessiva controversa o poco motivata, è probabile l'annullamento con rinvio: il giudice dell'esecuzione dovrà ricalcolare la pena seguendo i principi consolidati della Cassazione e motivando gli aumenti singolarmente.

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