Cassazione Penale, Sentenza n. 46922/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra reati giudicati con due sentenze e aveva rideterminato la pena complessiva. Le censure denunciavano: errata applicazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p.; vizio di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena (in particolare doppio e illegittimo aumento per la recidiva, imposizione di una sanzione pecuniaria per un reato la cui pena base è esclusivamente detentiva ex art. 74 d.P.R. 309/90, e applicazione dell'aumento sulla pena sbagliata), nonché insufficiente spiegazione delle ragioni relative agli aumenti per i reati satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. La Corte ha richiamato i principi consolidati di legittimità: nell'esecuzione, il giudice deve scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare il reato più grave e prendere la pena così determinata dal giudice della cognizione quale base su cui operare autonomi aumenti per i reati satellite; deve altresì motivare compiutamente sia sulla pena-base sia sull'entità di ciascun aumento (artt. 132 e 133 c.p.), e assicurare che la pena unica sia dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave. Per difetto di motivazione e per non essersi attenuta a tali criteri, l'ordinanza è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
Regola gli aumenti per il reato continuato: in sede esecutiva il giudice deve scorporare i reati, individuare il più grave e applicare aumenti autonomi per i reati-satellite sulla pena determinata per il reato più grave dal giudice della cognizione
Norma richiamata nella controversia relativa ai poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha esaminato la ricaduta procedurale nella rideterminazione della pena per continuazione
Fissa i principi direttivi del giudice nella determinazione della pena (proporzionalità, individualizzazione); impone che l'esercizio della discrezionalità sia motivato secondo tali parametri
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena nei singoli casi; richiede che il giudice motivi la scelta della pena-base e gli elementi che giustificano l'entità della pena
Norma sulla disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti; nel caso concreto è stata richiamata la questione secondo cui il reato-base può essere punito esclusivamente con pena detentiva, con conseguenze sulla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie nella pena unica
Principio di giurisprudenza (Cass. Sez. 1 n.21424/2019 e seguenti)
La giurisprudenza di legittimità impone che il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione della pena per continuazione fra sentenze separate, scorpori i reati, identifichi il più grave e applichi aumenti autonomi per i reati-satellite, motivando l'entità di ciascun aumento
Principio di giurisprudenza (Cass. Sez. 5 n.26450/2017)
Ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche se i reati-satellite prevedono pene eterogenee
Massime di principio
- Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudice deve prima scorporare tutte le pronunce e individuare il reato più grave così come la pena fissata dal giudice della cognizione, e poi applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite; non si procede applicando semplicemente aumenti sulla pena complessiva già aggregata.
- Il giudice è tenuto a motivare dettagliatamente sia la scelta della pena-base sia l'entità di ogni aumento per i reati satellite (artt. 132 e 133 c.p.): la motivazione deve consentire il controllo del percorso logico-giuridico e non è sufficiente il mero rispetto dei limiti legali.
- Occorre evitare 'doppie' maggiorazioni (es. per recidiva) già computate in precedenti pronunce: il calcolo esecutivo deve verificare quali circostanze/ aumento sono già state incorporate nella pena adottata dal giudice della cognizione e non riapplicarle impropriamente.
- La pena unica derivante dalla continuazione deve essere del medesimo genere e specie della pena prevista per il reato più grave; se il reato più grave è punito esclusivamente con pena detentiva, va considerata la compatibilità di eventuali sanzioni pecuniarie.
- In caso di determinazione della pena complessiva controversa o poco motivata, è probabile l'annullamento con rinvio: il giudice dell'esecuzione dovrà ricalcolare la pena seguendo i principi consolidati della Cassazione e motivando gli aumenti singolarmente.
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