Cassazione Penale, Sentenza n. 15864/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, lamentando violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 94 DPR 9/10/1990, n. 309), vizio di motivazione e mancata valutazione di prova decisiva. In sostanza ha sostenuto che la revoca non poteva fondarsi sul mero numero di violazioni rilevate, ma avrebbe dovuto comportare un giudizio complessivo tenendo conto anche delle relazioni positive del servizio per le dipendenze
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 47, comma 11, legge 26/7/1975, n. 354 (affidamento revocato se il comportamento appare incompatibile con la prosecuzione della prova) e ha considerato che il Tribunale di sorveglianza aveva svolto il necessario giudizio complessivo sul comportamento del condannato, evidenziando numerose violazioni al programma e venti positività agli oppiacei, concludendo per il fallimento della misura alternativa. La Cassazione ha limitato il proprio sindacato al controllo della logicità e adeguatezza della motivazione e non ha sostituito la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354
"l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"
La revoca richiede sia la violazione sia la sua incompatibilità con la prosecuzione della misura; la valutazione di incompatibilità è discrezionale e deve essere adeguatamente motivata
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre violazione di legge in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o manifestamente infondato perché la valutazione dei giudici di merito era logicamente motivata
art. 94, DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata in relazione alle misure e prescrizioni per i soggetti con dipendenze; il ricorrente ne ha invocato la considerazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia comunque valutato le relazioni e l'incidenza del consumo di stupefacenti
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Richiama il limite nella enunciazione del motivo in cassazione (sinteticità nei limiti strettamente necessari), norma procedurale menzionata nella ricostruzione dei motivi
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad un versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Cassazione nella sentenza
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova è una valutazione discrezionale del giudice di merito: non basta la mera registrazione di violazioni, ma occorre che il giudice motivi perché quelle violazioni rendano incompatibile la prosecuzione della misura
- La frequenza e la gravità delle violazioni (es. ripetute positività ai test per sostanze) possono, se adeguatamente documentate, giustificare la revoca come fallimento della misura terapeutica
- In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della logicità, coerenza e adeguatezza della motivazione; non è consentito al giudice di legittimità un rinnovato apprezzamento dei fatti
- Per resistere a una revoca conviene produrre e valorizzare relazioni tecniche e documentazione che provino l'efficacia del trattamento e la volontà di recupero, nonché contestare specificamente eventuali errori logici o omissioni nella motivazione del giudice
- Le impugnative in cassazione devono rispettare i limiti formali di sinteticità e rispetto delle motivazioni ammesse dalla legge; motivi manifestamente infondati o soggetti a apprezzamento di merito sono spesso dichiarati inammissibili
- La proposizione di ricorso infondato può comportare condanna alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende)
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