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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15864/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, lamentando violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 94 DPR 9/10/1990, n. 309), vizio di motivazione e mancata valutazione di prova decisiva. In sostanza ha sostenuto che la revoca non poteva fondarsi sul mero numero di violazioni rilevate, ma avrebbe dovuto comportare un giudizio complessivo tenendo conto anche delle relazioni positive del servizio per le dipendenze

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 47, comma 11, legge 26/7/1975, n. 354 (affidamento revocato se il comportamento appare incompatibile con la prosecuzione della prova) e ha considerato che il Tribunale di sorveglianza aveva svolto il necessario giudizio complessivo sul comportamento del condannato, evidenziando numerose violazioni al programma e venti positività agli oppiacei, concludendo per il fallimento della misura alternativa. La Cassazione ha limitato il proprio sindacato al controllo della logicità e adeguatezza della motivazione e non ha sostituito la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354

    "l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"

    La revoca richiede sia la violazione sia la sua incompatibilità con la prosecuzione della misura; la valutazione di incompatibilità è discrezionale e deve essere adeguatamente motivata

  • art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre violazione di legge in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o manifestamente infondato perché la valutazione dei giudici di merito era logicamente motivata

  • art. 94, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata in relazione alle misure e prescrizioni per i soggetti con dipendenze; il ricorrente ne ha invocato la considerazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia comunque valutato le relazioni e l'incidenza del consumo di stupefacenti

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Richiama il limite nella enunciazione del motivo in cassazione (sinteticità nei limiti strettamente necessari), norma procedurale menzionata nella ricostruzione dei motivi

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad un versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Cassazione nella sentenza

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova è una valutazione discrezionale del giudice di merito: non basta la mera registrazione di violazioni, ma occorre che il giudice motivi perché quelle violazioni rendano incompatibile la prosecuzione della misura
  • La frequenza e la gravità delle violazioni (es. ripetute positività ai test per sostanze) possono, se adeguatamente documentate, giustificare la revoca come fallimento della misura terapeutica
  • In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della logicità, coerenza e adeguatezza della motivazione; non è consentito al giudice di legittimità un rinnovato apprezzamento dei fatti
  • Per resistere a una revoca conviene produrre e valorizzare relazioni tecniche e documentazione che provino l'efficacia del trattamento e la volontà di recupero, nonché contestare specificamente eventuali errori logici o omissioni nella motivazione del giudice
  • Le impugnative in cassazione devono rispettare i limiti formali di sinteticità e rispetto delle motivazioni ammesse dalla legge; motivi manifestamente infondati o soggetti a apprezzamento di merito sono spesso dichiarati inammissibili
  • La proposizione di ricorso infondato può comportare condanna alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende)

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