Cassazione Penale, Ordinanza n. 05181/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, in rito abbreviato, per una fattispecie di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti poi riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.333,00 di multa. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, specificamente sulla dosimetria della pena, sul mancato migliore apprezzamento delle attenuanti generiche e sulla recidiva; con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge sugli stessi profili. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando che la pena era stata determinata in modo non irragionevole, appena al di sopra del minimo edittale, in ragione della gravità del fatto commesso mentre l'imputata era agli arresti domiciliari; che le attenuanti generiche erano state correttamente riconosciute con giudizio di equivalenza alla recidiva; e che la recidiva era stata motivatamente mantenuta valorizzando precedenti specifici e aspecifici, la gravità della condotta e la maggiore pericolosità sociale desumibile dal complesso della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione discrezionale sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, in assenza di illogicità manifesta o arbitrio, nonché congrua la motivazione sulla recidiva e sulla dosimetria della pena. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando anche il principio della Corte costituzionale sulla necessità di verificare l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La sentenza impugnata aveva riqualificato il fatto in questa ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, che costituiva il titolo di condanna confermato in appello.
La determinazione della pena deve essere sorretta da motivazione non irragionevole, potendo il giudice discostarsi dal minimo edittale in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
Le attenuanti generiche possono essere riconosciute e bilanciate con la recidiva secondo una valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà.
La recidiva può essere mantenuta quando i precedenti specifici e aspecifici, unitamente alla gravità del fatto, mostrino una più marcata pericolosità sociale o una maggiore capacità delinquenziale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Non citata espressamente.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è censurabile solo se manchi del tutto, sia manifestamente illogica o si risolva in arbitrio; non è sufficiente una diversa lettura della pena ritenuta più favorevole dal ricorrente.
- La determinazione della pena entro il minimo edittale o poco al di sopra di esso è legittima se il giudice valorizza elementi concreti di gravità del fatto e di personalità dell'imputato, anche desunti dal contesto della condotta.
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente estesa, purché emerga la ragione dell'equilibrio o dell'equivalenza adottata.
- La recidiva può essere confermata quando la motivazione, anche sinteticamente ma globalmente, mostri che i precedenti penali e la condotta concreta rivelano una persistente inclinazione al delitto o una maggiore capacità delinquenziale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte non sia incorsa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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