Cassazione Civile, Ordinanza n. 26998/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanze di rimborso per le somme versate, tra il 2008 e il 2014, a titolo di addizionale IRES (c.d. Robin Tax) e, formatosi il diniego tacito ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, aveva impugnato il rifiuto davanti alle commissioni tributarie. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, degli artt. 3, 24, 53, 81, 111 e 136 Cost., nonché degli artt. 28 e 30 l. n. 87/1953 e/o dell'art. 1 l. cost. n. 1/1948, per non avere la CTR riconosciuto effetti retroattivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Tax. La censura, in sostanza, mirava a contestare la legittimità del differimento degli effetti della pronuncia di incostituzionalità e a ottenere il rimborso delle somme versate anche per annualità anteriori al 12 febbraio 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo investiva direttamente la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 e quindi era manifestamente inammissibile, poiché contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione ai sensi dell'art. 137, comma 3, Cost. Ha inoltre osservato, per completezza, che il ricorso era comunque infondato, perché la giurisprudenza di legittimità già consolidata esclude l'efficacia ex tunc delle pronunce costituzionali quando la Consulta ne abbia differito gli effetti al giorno successivo alla pubblicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
Disposizione istitutiva della cd. Robin Tax, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; la ricorrente ne invocava l'illegittimità per sostenere il diritto al rimborso anche per i periodi anteriori al 12 febbraio 2015.
Norma richiamata per individuare il perfezionamento del diniego tacito di rimborso dopo 90 giorni dalla presentazione delle istanze.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, formulato come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 137, comma 3, Cost.
"contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione"
La Corte lo ha richiamato per affermare la manifesta inammissibilità della censura diretta a contestare la sentenza della Corte costituzionale.
artt. 3 e 53 Cost.
Sono le disposizioni costituzionali poste a fondamento della declaratoria di illegittimità della Robin Tax da parte della Corte costituzionale.
artt. 24, 81, 111 e 136 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della doglianza, ma non accolti dalla Corte di cassazione.
Invocati dalla ricorrente per sostenere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 1 l. cost. n. 1/1948
Richiamato dalla ricorrente come ulteriore fondamento normativo della pretesa retroattività della decisione costituzionale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale possono essere dichiarate dalla stessa Corte con efficacia differita al giorno successivo alla pubblicazione, e in tal caso non spiegano effetti ex tunc, neppure nei giudizi pendenti.
- La sentenza della Corte costituzionale non è impugnabile davanti al giudice ordinario o di legittimità: una doglianza che miri sostanzialmente a contestarne il contenuto o gli effetti è manifestamente inammissibile.
- Nel contenzioso tributario, la domanda di rimborso basata su una declaratoria di illegittimità costituzionale deve confrontarsi con il perimetro temporale degli effetti fissato dalla stessa Corte costituzionale.
- Quando il motivo di ricorso si risolve nella critica diretta a una decisione costituzionale, la Cassazione può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della pretesa sostanziale.
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