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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20950/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per carenza di offensività della sostanza sequestrata, atteso che le analisi tossicologiche rilevavano quantità di principio attivo molto inferiori alla dose media singola (la dose ceduta con 7,7 mg di principio attivo; altre dosi con 2,4; 2,2; 1,2 mg — mentre la dose media è indicata in 25 mg); 2) carenza della motivazione riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., poiché la Corte di appello aveva escluso l'applicabilità della causa basandosi sulla non abitualità della condotta senza esaminare la non offensività della sostanza nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Il Collegio ha censurato la motivazione della Corte territoriale per non aver valutato la concreta efficacia drogante della sostanza sequestrata, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla "irrilevanza" della scarsità di principio attivo e privilegiando circostanze (modalità di cessione, confezionamento) inconferenti rispetto alla doglianza. La Suprema Corte ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando che, se manca la dimostrazione della capacità drogante, può configurarsi il reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p.; ha ritenuto inutile decidere ora sul secondo motivo (art. 131-bis c.p.), rimandandone l'esame al giudice di rinvio dopo la valutazione dell'offensività.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Disciplina il reato di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope; la sua applicabilità richiede la verifica della reale offensività della condotta, ossia che la sostanza contenga principio attivo idoneo a produrre effetti droganti in concreto.

  • art. 49, comma 2, cod. pen.

    Prevede l'istituto del reato impossibile per inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto; qui richiamato per sostenere che la mancanza di efficacia drogante può escludere la punibilità quando la sostanza è incapace di produrre l'effetto psicotropo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità applicabile in particolari ipotesi per fatti di lieve entità; la sua applicazione richiede una valutazione motivata della offensività e delle condizioni concrete del caso, valutazione che la Corte territoriale non ha compiuto adeguatamente nel caso di specie.

  • D.M. 11 aprile 2006 (dose media singola)

    Il decreto fornisce parametri di riferimento sulla dose media singola di sostanze; la Corte sottolinea che tale parametro è utile ma non decisivo: anche dosi inferiori possono integrare il reato, salvo che siano quantitativamente talmente minime da risultare prive di qualsiasi capacità di modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore.

Massime di principio

  • Per i reati connessi agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) il giudice deve verificare la concreta offensività della sostanza: non basta l'accertamento meramente ponderale o tipologico, ma occorre valutare se il principio attivo sia idoneo a produrre effetti droganti.
  • La dose media singola (D.M. 11/4/2006) costituisce un parametro di riferimento, ma non è un limite assoluto: dosi inferiori possono comunque essere penalmente rilevanti, salvo che siano dimostrate come prive di qualsiasi efficacia psicotropa.
  • Se le analisi tossicologiche e probatorie non dimostrano l'efficacia drogante della sostanza, può configurarsi il reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p., con esclusione della punibilità.
  • La mera circostanza di cessione in luogo pubblico, il prezzo richiesto o il confezionamento in dosi non sostituiscono la necessaria valutazione dell'effettiva capacità drogante della sostanza; tali elementi possono essere rilevanti ma non escludono la necessità dell'accertamento tossicologico.
  • Prima di decidere sull'applicabilità di cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) il giudice deve avere compiuto una valutazione motivata e specifica sull'offensività della condotta e sulla effettiva natura della sostanza sequestrata.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe sollevare e documentare la mancanza di principio attivo o la sua insufficiente quantità tramite perizie tossicologiche dettagliate; il pubblico ministero deve invece provare la capacità drogante della sostanza.

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