Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19493/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di usucapione proposta da un soggetto che assumeva di avere coltivato per oltre vent'anni, in modo continuativo, pubblico, pacifico ed esclusivo, due particelle fondiarie adiacenti ai propri terreni, trattandole come parte del proprio maso e svolgendo i lavori necessari alla loro gestione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il possesso ad usucapionem: per una particella era emerso un rapporto obbligatorio, per l'altra la fruizione sarebbe dipesa dalla tolleranza del proprietario. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, osservando che l'attore non aveva impedito ai proprietari l'esercizio del diritto di proprietà e che la mera coltivazione non bastava a integrare il possesso utile all'usucapione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1141, 1158 e 1159-bis c.c. e del regolamento edilizio comunale, sostenendo che il divieto locale di recinzione dei terreni agricoli impedisse di valorizzare la mancata recinzione come indice contrario al possesso; con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 1141, 1158, 1159-bis e 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova pretendendo da lui la dimostrazione dello ius excludendi alios, mentre il possesso utile si sarebbe dovuto presumere e sarebbero stati i convenuti a dover provare la mera detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sul regolamento edilizio, chiarendo che la disciplina locale non prevedeva un divieto assoluto di recinzione, ma soltanto modalità e condizioni per realizzarla, e che comunque la decisione d'appello non si era fondata solo sulla mancata recinzione, bensì sull'assenza di qualunque comportamento idoneo a manifestare lo ius excludendi alios. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva applicato una presunzione di mera detenzione, ma aveva escluso il possesso ad usucapionem per insufficienza della sola coltivazione del fondo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la presunzione del possesso e l'onere della controparte di provare la mera detenzione; la Corte osserva però che la censura non coglie la ratio decidendi, poiché il giudice d'appello ha escluso il possesso utile per insufficienza della sola coltivazione.

  • art. 1158 c.c.

    norma invocata per l'usucapione; la Corte ribadisce che l'acquisto richiede un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non integrato dalla mera coltivazione del fondo.

  • art. 1159-bis c.c.

    richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dell'usucapione dei fondi rustici; la decisione lo menziona solo come norma evocata nei motivi, senza affermarne un diverso criterio applicativo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la censura sull'onere della prova; la Corte reputa il motivo inammissibile perché la sentenza impugnata non ha invertito l'onere probatorio, ma ha ritenuto non provato il possesso ad usucapionem.

  • art. 841 c.c.

    richiamato per affermare il potere del proprietario di recintare il proprio fondo; la Corte lo usa per escludere che un regolamento comunale possa introdurre un divieto assoluto di recinzione in contrasto con la legge statale.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo è dichiarato inammissibile perché privo di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il procedimento è stato definito in sede di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati/inammissibili o improcedibili.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte condanna il ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la definizione del giudizio in conformità alla proposta e per la condotta processuale ritenuta rilevante ai sensi della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Per l'usucapione non basta la mera coltivazione o utilizzazione materiale del fondo: occorre un possesso pieno, continuo, pubblico e non equivoco, esteriorizzato in modo da manifestare l'esercizio del potere corrispondente al diritto di proprietà.
  • Lo ius excludendi alios può essere desunto anche da comportamenti concludenti diversi dalla recinzione, ma la sua assenza può essere valorizzata come indice dell'insufficienza del preteso possesso ad usucapionem.
  • Un regolamento edilizio comunale non può essere interpretato come fonte di un divieto assoluto di recinzione se il testo si limita a disciplinarne modalità e condizioni, e comunque non può derogare al principio codicistico che riconosce al proprietario il potere di chiudere il fondo.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fondi non su una regola astratta errata ma su una valutazione di fatto circa l'insufficienza degli elementi probatori del possesso.
  • L'onere di provare il possesso utile all'usucapione resta in capo a chi lo invoca; non è sufficiente prospettare una presunzione di possesso se il giudice di merito ha accertato che le condotte allegate non superano la soglia della mera disponibilità o coltivazione del bene.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.