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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09405/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del porto ingiustificato di un coltello in data 19/08/2021, applicando la pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse carente e illogica: avrebbe dovuto essere valorizzato il giustificato motivo del porto dell'arma da lui allegato; avrebbe dovuto applicarsi l'ipotesi lieve di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975; avrebbe dovuto essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; inoltre lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione логica e completa sulla sussistenza del reato, sulla non credibilità del giustificato motivo del porto del coltello, sull'inapplicabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, sulla non concedibilità della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, nonché sulla non concedibilità della sospensione condizionale per le condanne già riportate. Ha inoltre rilevato che il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    La Corte ha ritenuto non configurabile l'ipotesi lieve invocata dal ricorrente, in ragione delle caratteristiche dell'arma e del fatto concretamente accertato.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa, ritenendo non ricorrenti i presupposti per il proscioglimento.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate valorizzando i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è stata esclusa perché l'imputato aveva già riportato condanne.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 4 legge n. 110/1975, comma 3

    La Corte ha ribadito che la qualificazione nel comma 3 richiede elementi del fatto e dell'arma incompatibili con quelli accertati nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
  • In tema di porto di armi od oggetti atti ad offendere, il giustificato motivo deve risultare concretamente credibile e coerente con le circostanze del fatto; in difetto, la contestazione del reato resta ferma.
  • L'ipotesi lieve prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975 non è applicabile quando le caratteristiche dell'arma e del fatto siano incompatibili con una minore offensività complessiva.
  • La particolare tenuità del fatto, le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena possono essere legittimamente negate ove la motivazione valorizzi elementi ostativi quali precedenti e condanne pregresse.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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