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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09116/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati già condannati in primo grado per reati in materia di stupefacenti, poi definiti in appello con un accordo processuale tra difesa e accusa (concordato in appello) limitato al trattamento sanzionatorio, dopo la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli sulla pena. Per un imputato la difesa lamentava che la Corte d'appello non avesse motivato sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, beneficio che sarebbe stato oggetto della proposta difensiva e del motivo di appello; per l'altro imputato si deduceva vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, assumendo che il giudice non avesse considerato condotta e comportamento processuale e che la pena dovesse essere più favorevole. La Corte di cassazione ha però verificato che, nel caso del primo imputato, il difensore aveva espressamente reiterato la proposta di concordato rinunciando alla richiesta di sospensione condizionale; nel caso del secondo, ha ribadito che la pena concordata era vincolante nella sua integralità e non poteva essere unilateralmente contestata con ricorso, salvo illegalità della pena, non dedotta. I ricorsi sono stati quindi ritenuti inammissibili.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Ha ritenuto, quanto al primo imputato, che la rinuncia espressa alla sospensione condizionale escludesse ogni vizio per omessa motivazione; quanto al secondo, che nel concordato in appello la pena concordata è inscindibile e non modificabile in sede di ricorso, salvo deduzione di illegalità della pena. La decisione della Corte d'appello è quindi rimasta ferma nei limiti dell'accordo processuale recepito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    indicato come titolo di reato per uno degli imputati; il testo non affronta la struttura del reato ma lo assume come fatto definitivamente accertato a seguito della rinuncia ai motivi sulla responsabilità.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di un giudizio prognostico complessivo ai fini della sospensione condizionale della pena.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    indicato come base normativa del concordato in appello; l'accordo tra accusa e difesa è qualificato come negozio processuale unitario e vincolante, una volta recepito dal giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli espressamente mantenuti comporta il consolidamento del giudicato parziale sulla responsabilità e rende inammissibili in cassazione censure riferite ai motivi rinunciati, anche quando siano prospettate nullità collegate.
  • Quando il beneficio della sospensione condizionale della pena è parte integrante della proposta di concordato e viene mantenuto nell'accordo tra le parti, il giudice di appello non può ometterne la valutazione; se invece il difensore rinuncia espressamente a tale beneficio, il diniego o la mancata concessione non sono censurabili per difetto di motivazione.
  • Nel patteggiamento o concordato in appello la determinazione finale della pena è vincolante nella sua integralità: il giudice non può discostarsene e la parte che ha aderito all'accordo non può poi contestarne unilateralmente la misura con ricorso per cassazione, salvo deduzione di illegalità della pena.
  • L'accordo processuale in appello ha natura unitaria e si fonda sulla combinazione tra rinuncia ai motivi e adesione alla pena concordata; una volta recepito in sentenza, esso non è liberamente modificabile in sede di legittimità.
  • La deduzione di un vizio motivazionale sulla sola quantificazione della pena è inammissibile quando contrasta con un accordo sanzionatorio validamente concluso e recepito dal giudice, poiché la motivazione del giudice è sostituita dal contenuto negoziale dell'intesa entro i limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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