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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11708/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indebitamente corrisposta, sostenendo di essere legittimata a presentare istanza di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria pur essendo l'energia stata fornita e fatturata da un fornitore. L'Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo che l'unico soggetto legittimato fosse il fornitore dell'energia, il quale soltanto poteva agire verso il Fisco per la restituzione dell'imposta indebitamente versata. La CTP aveva respinto il ricorso della società e la CTR aveva confermato. In Cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che anche l'utilizzatore finale dell'energia dovesse essere legittimato al rimborso; con memoria chiedeva inoltre la rimessione alle Sezioni Unite, richiamava un preteso contrasto con il diritto unionale e segnalava una questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, per le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, d.l. n. 511/1988, il soggetto passivo verso l'Amministrazione è il fornitore, il quale è anche l'unico legittimato a chiedere il rimborso dell'indebito ex art. 14 d.lgs. n. 504/1995 e art. 29, comma 2, l. n. 428/1990. Il consumatore finale che abbia sopportato l'onere economico può agire ordinariamente contro il fornitore con ripetizione di indebito e, solo eccezionalmente, può rivolgersi direttamente all'Amministrazione se dimostra che tale azione è impossibile o eccessivamente difficile, in applicazione del principio unionale di effettività. La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata respinta perché la giurisprudenza richiamata era superata; irrilevanti anche le dedotte questioni di contrasto con il diritto UE e di costituzionalità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 504/1995

    È la norma richiamata per affermare che, in caso di pagamento indebito delle imposte addizionali sull'energia elettrica, il rimborso va chiesto dal fornitore, unico legittimato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 29, comma 2, l. n. 428/1990

    Concorre a fondare la regola secondo cui il rimborso del tributo indebitamente versato spetta al soggetto che ha effettuato il versamento nei rapporti con il Fisco, ossia il fornitore.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 511/1988

    Individua le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, dovute dal fornitore al momento della fornitura al consumatore finale.

  • d.l. n. 511/1988, conv. con modif. dalla l. n. 20/1989

    È richiamato come disciplina ratione temporis applicabile alle addizionali sull'energia elettrica.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte esclude che la pendenza di questioni costituzionali imponga una sospensione necessaria del processo nel caso di specie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, il legittimato principale a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria è il fornitore che ha effettuato il versamento, non il consumatore finale che ne abbia sopportato il costo economico.
  • Il consumatore finale che abbia subito l'addebito dell'imposta indebitamente versata deve, in via ordinaria, agire contro il fornitore con l'azione di ripetizione di indebito.
  • L'azione diretta del consumatore verso l'Amministrazione finanziaria è ammessa solo in via eccezionale, quando sia allegata e dimostrata l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire utilmente contro il fornitore, secondo il principio unionale di effettività.
  • La deduzione di un contrasto tra disciplina interna e diritto dell'Unione o la pendenza di una questione di legittimità costituzionale non comportano automaticamente rimessione alle Sezioni Unite né sospensione del giudizio, se la questione è risolvibile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato applicato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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