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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25505/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un contratto verbale di affitto di fondi rustici relativo a due terreni. I proprietari hanno chiesto la risoluzione per inadempimento del conduttore, deducendo il mancato pagamento puntuale dei canoni per più anni e ulteriori condotte ostative, tra cui l’impedimento di accesso a un fabbricato rurale insistente sui terreni. Il conduttore ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione dei fondi. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e respinto la riconvenzionale; la Corte d’appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione il conduttore ha articolato sei motivi: 1) violazione dell’art. 5 L. 203/1982 per asserita mancanza di previa contestazione stragiudiziale dell’inadempimento e di attesa del termine di sanatoria; 2) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte utilizzato documentazione prodotta tardivamente; 3) violazione delle regole sulla prova e sul divieto di autoformazione probatoria, contestando l’uso di fotografie e altri documenti provenienti dalle controparti; 4) violazione degli artt. 2697 e 101 c.p.c. per avere il giudice d’appello rilevato d’ufficio la congruità del canone senza contraddittorio; 5) violazione degli artt. 2697, 2729 e 116 c.p.c. per avere ritenuto provato il contratto di affitto su entrambi i fondi; 6) violazione dell’art. 1158 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per il mancato ingresso di prove testimoniali sull’usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva in modo percepibile la ratio decidendi e, comunque, infondato nel merito, ricordando che la contestazione dell’inadempimento richiesta dall’art. 5 L. 203/1982 non deve contenere necessariamente una diffida ad adempiere e che il termine di tre mesi per la sanatoria non è condizione di proponibilità dell’azione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, carenza di autosufficienza, mancata indicazione puntuale delle rationes impugnate e, in più punti, per tentativo di rivalutazione del merito e del materiale istruttorio non consentito in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei resistenti, con distrazione in favore del difensore antistatario indicato in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 203/1982

    "contestazione stragiudiziale dell'inadempimento"; "termine di tre mesi"

    la contestazione preventiva è sufficiente se comunica l’addebito dell’inadempimento; non è necessario che contenga una diffida ad adempiere entro il termine di legge, né che decorra il termine di tre mesi come condizione di proponibilità dell’azione. Il termine opera solo come possibile sanatoria dell’inadempimento.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere specifici e riferiti alla reale ratio decidendi; non è consentito usare impropriamente il motivo per una rivalutazione del fatto.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente i documenti e gli atti su cui si fonda; in difetto la censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la dedotta violazione deve essere argomentata in modo specifico.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    la censura sul riparto dell’onere probatorio è inammissibile se mira in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    la dedotta violazione del contraddittorio deve essere prospettata in modo chiaro e specifico; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    l’apprezzamento delle presunzioni non può essere sollecitato in cassazione come mero riesame del fatto.

  • art. 2712 c.c.

    la censura sulla valenza probatoria di riproduzioni fotografiche richiede specifica critica alla motivazione e agli atti richiamati.

  • art. 1158 c.c.

    la doglianza sull’usucapione e sulla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se non si confronta con la motivazione di merito e se mira a contestare la gestione istruttoria come vizio di legittimità improprio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risoluzione di un affitto agrario, la contestazione preventiva dell’inadempimento richiesta dalla disciplina speciale è soddisfatta da una comunicazione stragiudiziale che addebiti il mancato adempimento, senza necessità di una formale diffida ad adempiere; il termine di tre mesi previsto dalla legge attiene alla possibile sanatoria, non alla proponibilità dell’azione.
  • In cassazione la censura deve confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata: motivi generici, oscuri o privi dell’indicazione puntuale della ratio decidendi sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione del merito, delle prove documentali o testimoniali, né per sostituire l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla credibilità e alla convergenza degli indizi.
  • La deduzione di violazioni degli artt. 115, 116 e 2697 c.c./c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia un vero errore di diritto o di riparto dell’onere della prova; è invece inammissibile quando mira soltanto a contestare l’esito dell’apprezzamento probatorio compiuto nei gradi di merito.
  • La mancanza di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti determina inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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