Cassazione Civile, Ordinanza n. 13065/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva presentato istanza di rimborso all'ufficio fiscale per ottenere la restituzione di euro 130.949,48, somma sostenuta per stipulare una polizza fideiussoria necessaria a conseguire il rimborso di crediti IVA relativi all'anno d'imposta 2013. Formatasi la risposta negativa per silenzio-rifiuto e poi per espresso diniego, la società aveva agito in giudizio. I giudici di merito avevano negato il rimborso: in primo grado per mancata impugnazione del diniego, in appello ritenendo che l'art. 8, comma 4, L. 212/2000 coprisse solo le fideiussioni richieste in relazione ad attività di rettifica o a pretese impositive risultate infondate, non anche quelle prestate per ottenere rimborsi IVA ai sensi degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. 633/1972. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, L. 212/2000, sostenendo che la norma non distingue tra le diverse ragioni dell'istanza di rimborso e che il costo della fideiussione deve essere sempre rimborsato quando la garanzia sia stata richiesta dall'amministrazione o resa necessaria per ottenere il rimborso del tributo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 8, comma 4, L. 212/2000 ha natura immediatamente precettiva e riconosce al contribuente un diritto soggettivo perfetto al rimborso del costo delle fideiussioni richieste per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, senza necessità di decreti attuativi. Ha inoltre affermato che la disposizione ha portata generale e non può essere limitata ai soli casi di garanzie collegate ad attività di accertamento o rettifica del tributo, poiché comprende anche le fideiussioni richieste per ottenere il rimborso IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
impone all'Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi; ha natura immediatamente precettiva e attribuisce un diritto soggettivo perfetto, con portata generale indipendente dalla tipologia della controversia tributaria
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base normativa della richiesta di rimborso IVA, ma ritenuto non idoneo a restringere l'ambito applicativo dell'art. 8, comma 4, L. 212/2000
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come disciplina del rimborso IVA; la Corte esclude che i rimborsi richiesti ai sensi di tale norma siano esclusi dal diritto al rimborso del costo della fideiussione
art. 53 Cost.
richiamato in chiusura come parametro coerente con l'orientamento che riconosce il rimborso generalizzato delle spese di garanzia, in relazione al principio di capacità contributiva
art. 258 TFUE
richiamato nel quadro dell'orientamento unionale e della procedura d'infrazione concernente il sistema italiano dei rimborsi IVA
art. 8 TFUE
non citato nel testo fornito
art. 2697 c.c.
non citato nel testo fornito
Massime di principio
- Il diritto al rimborso del costo della fideiussione richiesta per ottenere il pagamento differito, la rateizzazione o il rimborso di tributi ha natura generale e non dipende dalla specifica causa che ha imposto la garanzia, purché la fideiussione sia stata necessaria in rapporto allo scopo perseguito.
- L'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente attribuisce un diritto soggettivo perfetto al rimborso delle spese di fideiussione e opera direttamente, senza bisogno di decreti ministeriali attuativi.
- La tutela comprende anche le fideiussioni prestate per ottenere il rimborso IVA, sicché è erroneo restringere l'ambito della norma alle sole ipotesi di rettifica o di contestazione della pretesa impositiva.
- Una diversa interpretazione, che escluda il rimborso nei casi di richiesta di rimborso del tributo, finirebbe per frustrare l'esigenza di preservare l'integrità patrimoniale del contribuente e potrebbe porsi in tensione con i principi del diritto unionale in materia di rimborsi IVA.
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