Cassazione Civile, Ordinanza n. 15825/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale di Siena che contestava la circolazione abusiva di un’autovettura intestata alla ricorrente, condotta da un terzo, nonostante la sospensione della patente di guida disposta dalla Motorizzazione civile con provvedimento del 13 luglio 2017. L’opposizione al verbale era stata rigettata dal giudice di pace e poi l’appello era stato respinto dal Tribunale di Siena. In cassazione la proprietaria ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 218, comma 6, cod. strada, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dell’art. 128, comma 2, cod. strada. Secondo la ricorrente, entrambe le norme sanzionerebbero la guida con patente sospesa e il discrimine dipenderebbe dalla diversa natura del provvedimento di sospensione, profilo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non si fosse realmente confrontata con la ratio della sentenza impugnata, perché il Tribunale aveva accertato in fatto che la patente del conducente era stata sospesa quale sanzione accessoria per violazione del codice della strada e, su tale base, aveva correttamente applicato l’art. 218, comma 6, cod. strada. La censura non ha colpito questo accertamento fattuale né ha dedotto specificamente l’omesso esame di un fatto decisivo, in particolare la pretesa riconducibilità della sospensione all’art. 128 cod. strada. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 218, comma 6, cod. strada
"chiunque... circola abusivamente ... durante il periodo di sospensione della validità della patente"
si applica alla circolazione durante il periodo di sospensione della patente disposta come sanzione amministrativa accessoria per violazione del codice della strada.
art. 128, comma 2, cod. strada
non è ritenuto applicabile al caso di patente sospesa quale sanzione accessoria; la Corte richiama la lettura data dal giudice di merito e considera la censura non idonea a scalfire tale accertamento fattuale.
la doglianza per violazione di legge non può risolversi in una critica che non si confronti con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con l’accertamento in fatto posto a base della decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito ha qualificato il provvedimento amministrativo come sospensione della patente quale sanzione accessoria, la norma sanzionatoria relativa alla circolazione durante il periodo di sospensione si applica secondo tale qualificazione fattuale.
- Per superare un accertamento di fatto decisivo occorre dedurre specificamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non limitarsi a prospettare una diversa lettura del materiale di causa.
- La mera prospettazione di una diversa disciplina normativa è insufficiente se non incide sulla ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
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