Cassazione Civile, Ordinanza n. 37793/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione fiscale emessa da un'azienda sanitaria provinciale, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, per ottenere la restituzione di euro 329.026,27 asseritamente indebitamente corrisposti a una persona fisica a seguito di pratiche di rimborso per spese sanitarie fraudolentemente alterate da terzi, poi condannati in sede penale per truffa aggravata ai danni dell'ente. La destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione eccependo, da un lato, il difetto di legittimazione dell'ente a utilizzare il procedimento ingiuntivo di cui al r.d. n. 639 del 1910 e, dall'altro, la prescrizione parziale del credito, sostenendo che per le somme versate prima del 20 febbraio 2005 la pretesa fosse ormai estinta, poiché la prima richiesta restitutoria le era stata notificata solo il 20 febbraio 2015. I motivi di ricorso per cassazione riproponevano queste due censure: violazione del r.d. n. 639 del 1910 e dell'art. 100 c.p.c. quanto all'interesse a contestare la legittimazione dell'ente; violazione dell'art. 2935 c.c. quanto alla decorrenza della prescrizione, sostenendo che gli ostacoli all'esercizio del diritto erano meri impedimenti di fatto e non giuridici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione a utilizzare l'ingiunzione fiscale, richiamando il principio secondo cui, una volta proposta opposizione al provvedimento ingiuntivo, si apre un giudizio di accertamento dell'esistenza del credito, nel quale l'ammissibilità originaria dello strumento monitorio diventa irrilevante; il giudizio si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto, con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione. Ha parimenti respinto la doglianza sulla prescrizione, osservando che la pretesa restitutoria trae origine da un fatto illecito doloso e che, per tali fattispecie, la prescrizione decorre non dalla mera data del fatto storico, ma dal momento in cui il titolare del diritto abbia acquisito sufficiente certezza della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa; nella specie i giudici di merito avevano individuato tale momento nell'anno 2011, quando i controlli interni sul bilancio avevano fatto emergere le irregolarità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Il procedimento di ingiunzione fiscale è richiamato come strumento utilizzato dall'ente per il recupero del credito; la Corte ribadisce che, in sede di opposizione, l'originaria ammissibilità dello strumento non è più decisiva ai fini dell'accertamento del credito.
L'interesse ad agire è invocato dalla ricorrente per contestare la legittimazione dell'ente, ma la Corte ritiene che, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, tale censura non sia decisiva perché il giudizio diventa di accertamento del credito.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per le pretese nascenti da fatto illecito, ciò avviene quando il titolare abbia sufficiente certezza degli elementi costitutivi della pretesa, non già dalla mera data del fatto storico.
Richiamato solo per il procedimento camerale e la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, l'accertamento non resta confinato alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità del provvedimento, ma si estende all'esistenza del credito e ai fatti costitutivi, modificativi ed estintivi dello stesso, con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione.
- La deduzione del difetto originario di legittimazione a utilizzare lo strumento dell'ingiunzione perde rilievo decisivo quando sia stato instaurato un giudizio di opposizione volto all'accertamento pieno del credito.
- Per le pretese restitutorie o risarcitorie che nascono da un fatto illecito, la prescrizione decorre non dalla sola commissione del fatto storico, ma dal momento in cui il titolare del diritto abbia acquisito sufficiente conoscenza o conoscibilità degli elementi costitutivi della pretesa.
- Gli impedimenti di mero fatto non sono, di per sé, idonei a differire la decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.; occorre una vera impossibilità giuridica di esercitare il diritto o, nelle fattispecie illecite, la mancanza di sufficiente conoscenza della pretesa.
- La valutazione circa il momento di emersione della conoscibilità del diritto, quando sorretta da accertamenti di merito congrui e non illogici, è insindacabile in cassazione.
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