Cassazione Civile, Ordinanza n. 13347/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per il recupero di diciotto cartelle di pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e sostenendo la prescrizione dei crediti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo provata la notifica di sei cartelle e non maturata la prescrizione per quelle. La CTR aveva confermato. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato rilievo del difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione a cartelle per multe stradali; 2) violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo per invalidità delle notifiche delle cartelle, eseguite con le forme dell'art. 140 c.p.c. senza affissione dell'avviso alla porta e senza raccomandate informative; 3) violazione dell'art. 2953 c.c. per avere la CTR applicato la prescrizione decennale invece di quella quinquennale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso e ha anche osservato che le cartelle per violazioni del codice della strada erano state annullate per importi inferiori a mille euro in base alla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo preclusa la deduzione del difetto di giurisdizione per la prima volta in cassazione dopo che la parte aveva proposto appello nel merito senza eccepirlo, con conseguente giudicato implicito sulla giurisdizione. Ha accolto, nei limiti di ragione, il secondo motivo, affermando che per la notificazione della cartella in caso di irreperibilità relativa del destinatario occorre il pieno rispetto degli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa con effettiva ricezione, non essendo sufficiente la sola spedizione; inoltre ha applicato retroattivamente la pronuncia di illegittimità costituzionale che ha inciso sulla disciplina della notifica. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte, decidendo nel merito senza rinvio, ha dichiarato cessata la materia del contendere per le tre cartelle relative a contravvenzioni stradali e ha accolto la domanda originaria della contribuente per le restanti cartelle aventi ad oggetto Irpef. Le spese di merito sono state compensate, mentre la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura, ma il motivo fondato su tale norma è stato dichiarato inammissibile per preclusione del rilievo del difetto di giurisdizione in cassazione.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
La mancata eccezione di giurisdizione nei gradi di merito, a fronte dell'appello nel merito, integra acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione.
Il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio solo finché non si sia formato il giudicato espresso o implicito; la norma va letta in senso restrittivo e residuale alla luce di economia processuale e ragionevole durata del processo.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è proponibile fino alla prima udienza di trattazione e comunque prima della decisione di primo grado nel merito.
Per la notificazione in caso di irreperibilità relativa sono necessari tutti gli adempimenti previsti, inclusa la raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione.
art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973
Per la notifica della cartella di pagamento richiama il meccanismo dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Concorre a fondare l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. per la notifica della cartella in caso di irreperibilità relativa.
art. 360, primo comma, nn. 1), 3), 4) e 5), c.p.c.
Sono i parametri di ricorso invocati; il n. 5 non consente più la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione e, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non era configurabile.
La censura sulla prescrizione decennale è stata dichiarata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla nullità delle notifiche.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato per l'annullamento amministrativo delle cartelle relative a violazioni del codice della strada di importo inferiore a mille euro.
Corte cost. n. 258 del 22 novembre 2012
Dopo tale pronuncia, la notifica della cartella in irreperibilità relativa deve seguire l'art. 140 c.p.c.
art. 136 Cost.
Le sentenze di illegittimità costituzionale hanno efficacia retroattiva nei limiti dei rapporti non esauriti.
art. 30 l. 11 marzo 1957, n. 87
Conferma l'efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità, salvo i rapporti esauriti.
Massime di principio
- Il difetto di giurisdizione non può essere dedotto per la prima volta in cassazione quando la parte abbia proposto impugnazione di merito senza eccepirlo nei gradi precedenti, perché tale comportamento integra acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione.
- Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma quando la causa è decisa nel merito; in tal caso la questione non è più rilevabile né eccepibile, salvo che la sentenza non contenga una statuizione incompatibile con l'affermazione della giurisdizione.
- In materia di notificazione della cartella di pagamento, nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento dell'atto richiede l'osservanza integrale della procedura ex art. 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione, non essendo sufficiente la sola spedizione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale ha efficacia retroattiva sui rapporti non esauriti e deve essere considerata quando si giudica la ritualità di atti ancora sub judice, anche se compiuti prima della pronuncia.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto e consente la decisione nel merito senza ulteriori accertamenti, gli ulteriori motivi che investono questioni dipendenti o assorbite restano privi di autonoma valutazione.
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