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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04709/2025 del 22/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito della rettifica, in aumento, di una pratica DOCFA presentata per aree destinate a cava situate nel territorio di un comune lombardo e denunciate al catasto solo nel 2016. La società contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia il giudice d'appello avevano rigettato il ricorso. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o meramente per relationem, lamentando la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la decisione avrebbe valorizzato fatti non provati e non avrebbe specificato gli elementi probatori posti a base della conferma della decisione di merito. La ricorrente sosteneva inoltre che non fossero state adeguatamente considerate le proprie difese relative a spese e oneri di apertura, autorizzazioni, stato dei luoghi e potenzialità estrattiva residua.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso che la sentenza d'appello fosse nulla per motivazione per relationem, osservando che la decisione dava conto sia delle ragioni della sentenza di primo grado sia dei motivi di appello e conteneva autonome considerazioni sulla legittimità dell'avviso di accertamento e sulla corretta valutazione, da parte dell'Ufficio, dei terreni e dei fabbricati della cava secondo i criteri richiamati dalla legge di bilancio 2016. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., ricordando che tale vizio sussiste solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte dalle parti, prove illegittimamente acquisite d'ufficio o prove legali disattese o trattate come liberamente valutabili, mentre la censura della società riguardava in realtà la valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali; la Corte chiarisce però che le doglianze formulate non integrano i vizi dedotti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte esclude che nella specie vi sia stata violazione del precetto costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione è mancante o talmente laconica da non consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; nel caso concreto ciò non avviene.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Norma sul contenuto della sentenza tributaria richiamata dalla ricorrente; la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata anche nel processo tributario.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La violazione può essere denunciata solo se il giudice fondi la decisione su prove non dedotte, su prove disposte fuori dai limiti legali o tratti come prove legali elementi invece liberamente valutabili; non è un mezzo per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in via sistematica dalla Corte per ribadire che l'erronea valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione del precetto sulla valutazione della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello motivata per relationem non è nulla se, dal testo complessivo della decisione, risulta che il giudice ha esaminato i motivi di gravame e ha espresso autonome ragioni di condivisione della decisione di primo grado, consentendo di ricostruire il percorso argomentativo seguito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; essa sussiste solo se la decisione sia stata fondata su prove non introdotte ritualmente nel processo, su prove acquisite fuori dai limiti di legge o sul mancato rispetto del regime delle prove legali.
  • Nel giudizio di legittimità, la critica alla sentenza che si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile come censura di violazione di legge, poiché la valutazione di attendibilità e pertinenza delle prove è riservata al giudice di merito.
  • In materia tributaria, la motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della conferma o della riforma dell'atto impositivo e le principali questioni difensive dedotte dalla parte contribuente.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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