Cassazione Penale, Sentenza n. 29303/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la gravità degli indizi relativi alla violazione dell'obbligo di soggiorno previsto dalla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) e alle false dichiarazioni/possesso di documenti falsi (art. 497‑bis). La difesa sosteneva che il movente era sentimentale (volontà di trasferirsi con la nuova compagna e i figli), che il ricorrente aveva modificato il domicilio ad Agrigento e che avrebbe chiesto un'autorizzazione postuma a risiedere fuori dal luogo di applicazione della misura; inoltre spiegava che i documenti falsi erano legati alla sospensione/ritiro della patente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Riesame aveva già valutato e motivato l'infondatezza o l'irrilevanza delle ragioni difensive; il Supremo Consiglio ha ritenuto l'impugnazione meramente reiterativa e priva di un reale confronto con le argomentazioni del Riesame. I fatti accertati (possesso di carta d'identità e patente contraffatte recanti la sua foto, false generalità fornite inizialmente, ammissione dell'identità solo dopo rilievi dattiloscopici e ritrovamento dei veri documenti in bagagli) costituiscono un quadro indiziario pienamente idoneo a sostenere la sussistenza dei reati contestati. Il movente sentimentale è stato ritenuto irrilevante ai fini della configurazione dei reati. Il provvedimento ha inoltre valorizzato la particolare pericolosità del ricorrente (misura di prevenzione in corso di anni 3 e mesi 6 per appartenenza a Cosa Nostra, coinvolgimento in procedimenti per associazione mafiosa, estorsione e reati connessi) e il contesto investigativo (indagini per estorsione in corso nella provincia della Spezia). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza volta alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare; il ricorso era fondato su tale rimedio ma è stato ritenuto inammissibile.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Prevede la violazione del provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno quando il soggetto viene trovato fuori dal luogo di obbligo; la condotta è stata ritenuta configurata dal tribunale alla luce del fatto di essere stato trovato nella provincia della Spezia.
Sanziona la falsità di documenti di identificazione. La presenza della fotografia del possessore sul documento falso costituisce efficace indizio di partecipazione alla contraffazione e giustifica l'applicazione della fattispecie più grave (comma secondo).
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata qui per la determinazione dell'importo di euro 3.000.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 7126 del 30/6/1972; Sez. 5, n. 25659 del 13/3/2018)
Renzi, Rv. 122156; Busa, Rv. 273303
Consolidato principio di diritto secondo cui il movente pietistico o sentimentale è irrilevante rispetto alla configurazione dei reati connessi a false dichiarazioni sulle generalità e che il possesso di un documento falso recante la foto del possessore è un forte indizio di concorso nella contraffazione.
Massime di principio
- Il possesso di documenti falsi recanti la fotografia del possessore e la fornitura iniziale di generalità false sono indizi molto forti, spesso idonei a fondare ipotesi di reato anche nella fase cautelare.
- Il movente (es. motivazioni sentimentali o "pietistiche") difficilmente neutralizza la configurabilità del reato di possesso/uso di documenti falsi o la violazione degli obblighi di sorveglianza: ai fini cautelari conta il quadro indiziario e il rischio di fuga o pericolosità.
- Se il soggetto è sottoposto a misure di prevenzione o ha profili criminali rilevanti (es. collegamenti mafiosi, procedimenti in corso), le esigenze cautelari vengono valorizzate con maggior rigore e rendono meno probabile l'applicazione di misure alternative al carcere.
- Per ottenere successo in sede di riesame o impugnativa è necessario proporre fatti, prove o vizi procedurali nuovi e non limitarsi a reiterare argomentazioni già esaminate: i ricorsi meramente reiterativi sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Quando si intende trasferirsi o risiedere al di fuori del luogo di obbligo di una misura (sorveglianza, obbligo di soggiorno), è essenziale richiedere preventivamente l'autorizzazione alle autorità competenti; l'intenzione di chiedere un'autorizzazione postuma ha scarso valore difensivo.
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