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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29303/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la gravità degli indizi relativi alla violazione dell'obbligo di soggiorno previsto dalla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) e alle false dichiarazioni/possesso di documenti falsi (art. 497‑bis). La difesa sosteneva che il movente era sentimentale (volontà di trasferirsi con la nuova compagna e i figli), che il ricorrente aveva modificato il domicilio ad Agrigento e che avrebbe chiesto un'autorizzazione postuma a risiedere fuori dal luogo di applicazione della misura; inoltre spiegava che i documenti falsi erano legati alla sospensione/ritiro della patente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Riesame aveva già valutato e motivato l'infondatezza o l'irrilevanza delle ragioni difensive; il Supremo Consiglio ha ritenuto l'impugnazione meramente reiterativa e priva di un reale confronto con le argomentazioni del Riesame. I fatti accertati (possesso di carta d'identità e patente contraffatte recanti la sua foto, false generalità fornite inizialmente, ammissione dell'identità solo dopo rilievi dattiloscopici e ritrovamento dei veri documenti in bagagli) costituiscono un quadro indiziario pienamente idoneo a sostenere la sussistenza dei reati contestati. Il movente sentimentale è stato ritenuto irrilevante ai fini della configurazione dei reati. Il provvedimento ha inoltre valorizzato la particolare pericolosità del ricorrente (misura di prevenzione in corso di anni 3 e mesi 6 per appartenenza a Cosa Nostra, coinvolgimento in procedimenti per associazione mafiosa, estorsione e reati connessi) e il contesto investigativo (indagini per estorsione in corso nella provincia della Spezia). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza volta alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare; il ricorso era fondato su tale rimedio ma è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Prevede la violazione del provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno quando il soggetto viene trovato fuori dal luogo di obbligo; la condotta è stata ritenuta configurata dal tribunale alla luce del fatto di essere stato trovato nella provincia della Spezia.

  • art. 497‑bis cod. pen.

    Sanziona la falsità di documenti di identificazione. La presenza della fotografia del possessore sul documento falso costituisce efficace indizio di partecipazione alla contraffazione e giustifica l'applicazione della fattispecie più grave (comma secondo).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata qui per la determinazione dell'importo di euro 3.000.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 7126 del 30/6/1972; Sez. 5, n. 25659 del 13/3/2018)

    Renzi, Rv. 122156; Busa, Rv. 273303

    Consolidato principio di diritto secondo cui il movente pietistico o sentimentale è irrilevante rispetto alla configurazione dei reati connessi a false dichiarazioni sulle generalità e che il possesso di un documento falso recante la foto del possessore è un forte indizio di concorso nella contraffazione.

Massime di principio

  • Il possesso di documenti falsi recanti la fotografia del possessore e la fornitura iniziale di generalità false sono indizi molto forti, spesso idonei a fondare ipotesi di reato anche nella fase cautelare.
  • Il movente (es. motivazioni sentimentali o "pietistiche") difficilmente neutralizza la configurabilità del reato di possesso/uso di documenti falsi o la violazione degli obblighi di sorveglianza: ai fini cautelari conta il quadro indiziario e il rischio di fuga o pericolosità.
  • Se il soggetto è sottoposto a misure di prevenzione o ha profili criminali rilevanti (es. collegamenti mafiosi, procedimenti in corso), le esigenze cautelari vengono valorizzate con maggior rigore e rendono meno probabile l'applicazione di misure alternative al carcere.
  • Per ottenere successo in sede di riesame o impugnativa è necessario proporre fatti, prove o vizi procedurali nuovi e non limitarsi a reiterare argomentazioni già esaminate: i ricorsi meramente reiterativi sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Quando si intende trasferirsi o risiedere al di fuori del luogo di obbligo di una misura (sorveglianza, obbligo di soggiorno), è essenziale richiedere preventivamente l'autorizzazione alle autorità competenti; l'intenzione di chiedere un'autorizzazione postuma ha scarso valore difensivo.

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