Cassazione Civile, Ordinanza n. 08661/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
A seguito di un tamponamento a catena verificatosi nel 2016, due soggetti convenivano in giudizio la compagnia assicurativa del veicolo che aveva dato origine al sinistro e il conducente/proprietario di tale veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dai rispettivi veicoli. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo non provata la qualità di proprietario del mezzo danneggiato in capo a uno degli attori, poiché la carta di circolazione e la relativa documentazione non risultavano ritualmente prodotte nel fascicolo di primo grado e non erano state acquisite dal consulente tecnico. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla produzione originaria della carta di circolazione e la violazione degli artt. 112, 115 e 100 c.p.c., sostenendo che la proprietà del veicolo fosse stata provata documentalmente e che comunque la circostanza non fosse stata contestata dalla compagnia assicurativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto contro una sentenza di appello integralmente conforme a quella di primo grado, con conseguente preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque perché il ricorrente tendeva a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva trascritto né indicato in modo specifico se e come la compagnia avesse contestato in primo grado la titolarità del diritto. La Corte ha inoltre escluso il vizio motivazionale, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione esistente, coerente e non apparente. Sono state poste a carico del ricorrente la somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende e l'ulteriore contributo unificato, senza spese di legittimità per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
richiamato quale base della proposta di definizione accelerata e della decisione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio su istanza del difensore
non è esperibile nei casi di doppia conforme e, comunque, non consente più censure di semplice insufficienza motivazionale
art. 360, quarto comma, c.p.c.
richiamato come prosecuzione normativa della preclusione al vizio motivazionale nei casi di doppia conforme
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato come antecedente normativo della preclusione al ricorso per vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
indicato come norma che collega la disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012
richiamata in quanto legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012
utilizzato come parametro del requisito costituzionale di una motivazione non apparente
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione
impone l'onere di specifica indicazione/trascrizione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda
richiamato con riferimento al principio di non contestazione
menzionato dal ricorrente, ma la censura è stata riqualificata sostanzialmente come violazione del principio di non contestazione
menzionato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
richiamati in relazione alla corretta formazione e allegazione del fascicolo di parte
richiamato per escludere nel caso concreto la relativa condanna automatica in favore della parte vittoriosa non costituita
applicato per condannare il ricorrente soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In presenza di sentenza d'appello che conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso per doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure volte a denunciare la semplice insufficienza o non persuasività della motivazione; il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale della motivazione e ai soli casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile.
- La violazione del principio di non contestazione deve essere dedotta indicando specificamente, e trascrivendo se necessario, il contenuto degli atti difensivi della controparte da cui risulterebbe la mancata contestazione; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- L'onere di contestazione riguarda solo i fatti noti e controversi: chi invoca la mancata contestazione deve anche allegare che la controparte fosse a conoscenza della circostanza dedotta come controversa.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito, né la valutazione di attendibilità delle prove e la scelta delle fonti ritenute decisive per accertare i fatti.
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