Cassazione Civile, Ordinanza n. 20431/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Nel giudizio di merito la corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha condannato il proprietario degli immobili al pagamento di una somma per lavori edili eseguiti presso i suoi beni. La corte territoriale ha qualificato la pretesa come domanda di pagamento del corrispettivo di un contratto d'appalto, ritenendo che dalla prospettazione fattuale e dal richiamo a "lavori appaltati" emergesse l'esistenza di un appalto ex art. 1655 c.c. e determinando il compenso secondo i criteri dell'art. 1657 c.c. Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando violazione degli artt. 1655 ss. c.c., 1662, 1665 e 2041 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la controparte avesse agito in realtà per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., che mancherebbero gli indici dell'organizzazione imprenditoriale propria dell'appaltatore e che, in caso di vero appalto, sarebbero mancati i poteri di controllo e verifica del committente. Ha anche sostenuto che, in ipotesi di arricchimento senza causa, la quantificazione dipenderebbe da una valutazione giudiziale della giusta causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il giudice di merito ha correttamente esercitato il potere-dovere di interpretare la domanda riconvenzionale e di qualificarla come pretesa di pagamento del corrispettivo di un appalto, valorizzando il tenore dell'atto e la deduzione dei lavori edilizi eseguiti su richiesta del proprietario. Ha precisato che l'interpretazione della domanda è un accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o per omesso esame di fatti decisivi. Nel caso concreto, il ricorrente non ha indicato quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, né quali fatti decisivi sarebbero stati omessi, e non ha neppure riprodotto in ricorso il testo essenziale dell'atto interpretato. Sono state inoltre dichiarate irrilevanti le questioni nuove, tra cui la prescrizione, perché non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrata la loro tempestiva deduzione nel merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
definisce il contratto di appalto come schema normativo nel quale è stata sussunta la fattispecie concreta dei lavori edili commissionati ed eseguiti.
regola la determinazione del corrispettivo dell'appalto, qui fissato sulla base del computo metrico estimativo e della mancata contestazione specifica.
richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione della domanda come appalto.
richiamato dal ricorrente, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
richiamato dal ricorrente, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda fosse di arricchimento senza causa, tesi non accolta.
i criteri di ermeneutica sono il parametro di legittimità per censurare l'interpretazione di un atto processuale, ma nel caso concreto la relativa doglianza non è stata adeguatamente articolata.
invocato come norma sul vizio di violazione di legge per censurare la qualificazione della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha il potere-dovere di interpretare la domanda giudiziale secondo il contenuto sostanziale della pretesa, senza essere vincolato alle formule letterali usate dalla parte, valorizzando innanzitutto il tenore dell'atto e poi i fatti allegati e il provvedimento richiesto.
- L'interpretazione della domanda e degli atti processuali costituisce accertamento di fatto; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri di ermeneutica o per omesso esame di fatti decisivi, non già per una diversa lettura del merito.
- Chi deduce in cassazione l'erronea interpretazione di un atto processuale deve specificare quali criteri ermeneutici siano stati violati, indicare i fatti decisivi omessi e riprodurre nel ricorso il testo essenziale dell'atto interpretato, altrimenti la censura è destinata a fallire.
- Le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata non possono essere utilmente introdotte in cassazione se non si dimostra che erano state tempestivamente dedotte nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20385/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20386/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20387/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20390/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20391/2022 del 24/06/2022
- ordinanza_civile · 24 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20392/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →