Cassazione Penale, Sentenza n. 18784/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/10/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per plurimi reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) con aggravante richiamata ex art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente contestava: 1) insufficienza e vizio di motivazione circa la gravità indiziaria e la sua qualificazione come partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; 2) errata valutazione e mancato esame della memoria difensiva depositata in udienza (che conteneva elementi relativi ai rapporti con il presunto capo-fornitore Serrao e documentazione sulla natura lecita di alcuni rapporti); 3) carenza di adeguata motivazione circa le esigenze cautelari e la mancata valutazione dell'eventuale adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, anche alla luce del tempo intercorso dai fatti notificati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio di riesame nel rispetto dei principi espressi. La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia omesso di esaminare e valutare la memoria difensiva depositata in udienza, contenente deduzioni potenzialmente decisive sui rapporti fra Manfreda e Serrao, e non abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (compresa la mancata comparazione esaustiva con la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico e la considerazione del decorso del tempo e della mancanza di condotte recenti). La decisione ha annullato l'ordinanza senza disporre la rimessione in libertà immediata; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina del procedimento di riesame: il tribunale del riesame deve decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti in aula; le memorie difensive depositate in udienza possono introdurre temi potenzialmente decisivi che il giudice deve valutare espressamente
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere quando è contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; tuttavia la presunzione è relativa e il giudice deve considerare anche elementi come il decorso del tempo e l'assenza di condotte successive
Norma generale sulle misure cautelari: il principio generale va conciliato con la presunzione relativa speciale prevista dall'art. 275, comma 3; il giudice deve motivare la scelta della misura
Reati in materia di stupefacenti (detenzione, traffico e associazione finalizzata al traffico): sono i reati-fine contestati che formano il fondamento dell'accusa e della valutazione indiziaria
Circostanza aggravante/collegamento con fattispecie di tipo mafioso che, se contestata, attiva la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare; rilevante ai fini del regime cautelare ma non esime il giudice dall'adeguata motivazione comparativa con misure meno afflittive
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di provvedimenti che incidono sulla posizione del detenuto; disposta la trasmissione del provvedimento alla direzione carceraria
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve esaminare e motivare espressamente le memorie difensive depositate in udienza quando queste contengono deduzioni nuove o potenzialmente decisive; l'omissione può determinare annullamento per vizio di motivazione.
- La mera contestazione di più reati-fine di spaccio non è di per sé sufficiente a fondare la gravità indiziaria di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: bisogna dimostrare relazioni stabili, ruoli organizzati, interazioni funzionali all'interno di un gruppo.
- Le intercettazioni e il loro contenuto devono essere valutati alla luce di possibili letture alternative e delle circostanze probatorie: termini criptici e riferimenti a denaro richiedono un'analisi concreta e la considerazione di spiegazioni alternative avanzate dalla difesa.
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 non elimina l'obbligo del giudice di considerare il decorso del tempo e l'assenza di condotte successive; il giudice deve spiegare perché ritiene che permangano esigenze cautelari e, se applica la custodia in carcere, motivare perché gli arresti domiciliari con controllo elettronico siano inidonei.
- In caso di rinvio per nuovo esame, il giudice sarà libero nella valutazione ma deve integrare la motivazione sulle questioni omesse, valutare la documentazione difensiva e compiere un confronto specifico tra le misure cautelari possibili.
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