Cassazione Penale, Sentenza n. 4498/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo sul conto corrente e su un personal computer, denunciando violazione degli artt. 240-bis c.p. e 321, comma 3, c.p.p. per difetto assoluto di motivazione. In particolare lamentava che il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia senza contrastare le censure e senza valutare la documentazione difensiva che avrebbe dimostrato la titolarità e la legittima provenienza dei fondi e la proprietà esclusiva del PC.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: 1) tardività: la decisione impugnata era stata comunicata alla ricorrente il 27/04/2022 e il ricorso è stato depositato il 12/05/2022, oltre il termine di dieci giorni previsto per le impugnazioni cautelari; 2) carenza di procura speciale: il difensore non risultava munito della procura speciale ex art.100 c.p.p. allegata al ricorso, con conseguente inammissibilità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dal Tribunale di merito per il rigetto dell'appello cautelare; riguarda l'appellabilità delle misure cautelari e l'ambito di intervento del giudice
Norma penale richiamata nel motivo di cassazione (la ricorrente ne denunciava violazione), collegata alle ipotesi di reato contestate nell'ambito del procedimento da cui deriva il sequestro
art.321, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel motivo di cassazione (riguarda la motivazione delle ordinanze cautelari e dei provvedimenti di riesame), la ricorrente denunciava difetto assoluto di motivazione in violazione di tale disposizione
art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di cassazione; qui indicato come norma in base alla quale è stato dedotto il vizio (violazione di legge e difetto di motivazione)
Stabilisce l'obbligo della procura speciale per l'impugnazione in Cassazione; la mancanza della procura speciale ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione
art.582, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevata nella sentenza la regola secondo cui la data rilevante per la tempestività è quella di presentazione all'ufficio competente (cancelleria che ha emesso il provvedimento), con riferimento al rischio di depositare l'atto in altro ufficio
art.182, comma 2, cod. proc. civ.
Citata per negare l'applicabilità della regolarizzazione della procura per relationem prevista nel rito civile; in materia penale la regolarizzazione non è ammessa per la procura speciale ex art.100 c.p.p.
Norma richiamata per la determinazione delle conseguenze dell'inammissibilità (condanna alle spese processuali)
Massime di principio
- Nelle impugnazioni cautelari reali (sequestro, riesame) il termine per proporre il ricorso per cassazione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al diretto interessato; il deposito oltre tale termine comporta inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la presentazione ad altro ufficio non trasferisce la data utile per la tempestività e può determinare la tardività.
- La procura speciale ex art.100 c.p.p. è requisito di ammissibilità per l'impugnazione in Cassazione: la sua mancanza non è sanabile tramite meccanismi di regolarizzazione tipici del processo civile e determina l'inammissibilità.
- Quando una terza interessata chiede la revoca del sequestro preventivo, grava su di lei l'onere di provare la titolarità del bene o la lecita provenienza dei fondi; dichiarazioni non corroborate da elementi documentali possono essere ritenute insufficienti per ottenere la revoca.
- Le doglianze generiche di difetto di motivazione devono essere specifiche e dimostrare in quale punto la motivazione sia carente; il semplice richiamo a mancanza di argomentazione, se l'impugnazione è comunque inammissibile per motivi formali, non è determinante.
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