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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4923/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il CRAL POSTE ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile civilmente, sostenendo che l'art. 2053 c.c. non fosse applicabile: il CRAL non sarebbe stato proprietario di un "edificio o di altra costruzione" ma titolare di una concessione demaniale e avrebbe soltanto concesso in affitto un ramo d'azienda. La difesa ha inoltre rilevato che la struttura era stata realizzata dall'affittuario "Servizi e Ristorazione s.r.l." in difformità ai progetti e con varianti non collaudate, e che eventuali vizi costruttivi o il comportamento di terzi avrebbero spezzato il nesso di causalità rispetto alla responsabilità del CRAL. Il ricorso lamentava carenza di motivazione e violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2053 c.c., poiché il CRAL, titolare della concessione demaniale e avendo stipulato il contratto che prevedeva la realizzazione della struttura amovibile, è assimilabile al proprietario e non poteva disinteressarsi dello stato della costruzione. Non è richiesto il dominio formale: rileva la titolarità della concessione e l'obbligo di intervenire di fronte a vizi strutturali palesi rilevabili "ictu oculi". La Corte ha richiamato le evidenze (verbali di sopralluogo, sequestro, documentazione fotografica e deposizioni) che attestavano lo stato fatiscente e le carenze costruttive della struttura. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il CRAL condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio delle parti civili Peri Maria e Greco Rosario, liquidate in euro 3.900,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2053 cod. civ.

    Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione

    La Corte ha interpretato la norma in senso sostanziale: la titolarità della concessione demaniale e il contratto che prevedeva la realizzazione della struttura rendono il concessionario assimilabile al proprietario, con conseguente responsabilità per rovina/rovina apparente quando i vizi sono palesi "ictu oculi". Non è necessario il dominio formale sul bene.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione/violazione procedurale; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi procedurali e congrua la motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 113, 449, 434, comma 2; art. 590 cod. pen.

    Norme penali relative ai capi d'imputazione originari (concorso e lesioni): presenti nel quadro fattuale come contestazioni agli imputati Raso e Muraca; la pronuncia in appello aveva dichiarato estinti i reati per prescrizione ma aveva confermato le statuizioni civili nei confronti del responsabile civile.

Massime di principio

  • La titolarità di una concessione demaniale sulla quale viene realizzata una costruzione amovibile può rendere il concessionario assimilabile al "proprietario" ai fini dell'art. 2053 c.c., con conseguente responsabilità per rovina quando i vizi sono palesi e rilevabili "ictu oculi".
  • Non è necessario il possesso formale o il dominio sull'opera per configurare la responsabilità ex art. 2053 c.c.: rileva la posizione giuridica che consente di intervenire o esercitare un controllo sulla costruzione e la concreta possibilità di accorgersi dello stato di pericolo.
  • La realizzazione dell'opera da parte di un terzo (affittuario/realizzatore) non esclude automaticamente la responsabilità del concessionario/commitente se lo stato di degrado o i vizi strutturali risultano palesi e potevano essere individuati con semplici ispezioni.
  • La prova della fatiscenza e del pericolo (verbali di sopralluogo, sequestri, fotografie, deposizioni) è determinante per affermare la responsabilità in capo al concessionario/committente; la mera denegazione di proprietà non è di per sé idonea ad esonerare dalla responsabilità.
  • Il momento genetico della costruzione (chi l'ha costruita e quando) è irrilevante se i vizi strutturali sono evidenti e rilevabili al momento dell'esercizio/uso: la responsabilità civile può sorgere anche se l'opera è stata realizzata da terzi.

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