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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28797/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in primo grado, con conferma in appello, condanna per guida in stato di ebbrezza, essendosi posto alla guida con tasso alcolemico pari a 1,12 g/l e avendo causato un sinistro stradale. Con il ricorso per cassazione ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis, D.Lgs. 285/1992, lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'insufficienza della motivazione sul punto. Secondo il ricorrente, l'episodio sarebbe stato determinato dall'impatto con un cinghiale e le sue condizioni psicofisiche sarebbero state normali, salvo lo shock conseguente al sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il giudizio di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo ai sensi dell'art. 133 c.p.; tale apprezzamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto, la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata perché aveva valorizzato il tasso alcolemico significativamente superiore al limite, la guida in stato di alterazione, la causazione di un sinistro e il conseguente pericolo per la sicurezza stradale, escludendo correttamente la particolare tenuità del fatto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), D.Lgs. 285/1992

    Integra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza nella fascia sanzionatoria applicata nel caso concreto, con rilevanza del superamento del tasso alcolemico accertato.

  • art. 186, comma 2-bis, D.Lgs. 285/1992

    Norma richiamata in relazione alla specifica contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, nel contesto della disciplina aggravata connessa al sinistro.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; l'apprezzamento è di merito e può essere censurato solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto, in relazione a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale e congiunta delle circostanze concrete, non essendo sufficiente il richiamo atomistico a singoli elementi favorevoli all'imputato.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, indicando gli elementi ritenuti decisivi senza necessità di esaminare tutti i profili possibili.
  • La motivazione sul diniego della particolare tenuità non può risolversi in clausole di stile, ma deve dar conto delle concrete forme di estrinsecazione del fatto e del livello di offensività espresso dalla condotta.
  • La valutazione sulla particolare tenuità rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti della mancanza assoluta o della manifesta illogicità della motivazione.
  • In presenza di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico significativamente superiore al limite legale e causazione di un sinistro stradale, è logicamente compatibile l'esclusione della particolare tenuità del fatto per l'elevato grado di pericolo concretamente creato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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