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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16941/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 30/11/2022 che aveva confermato la condanna, emessa dopo giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione presso l'abitazione di 84 g di hashish e 70 g di marijuana. Due motivi: (1) presunta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della riqualificazione ex art. 73, comma 5 (si censura contraddittorietà e riferimenti errati a "droghe pesanti" e a tre tipologie di sostanze); (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la Corte territoriale abbia dato valore eccessivo a elementi contrastanti con le risultanze (tre tipologie, rilevante quantitativo, confessione ritenuta utilitaristica).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: le espressioni iniziali contraddittorie della motivazione sono state considerate mero errore materiale, mentre l'esame complessivo dimostra che la Corte territoriale ha correttamente escluso la riqualificazione ex comma 5 in ragione del quantitativo, della suddivisione in dosi (918 dosi di hashish e 219 di marijuana), degli strumenti di pesatura e confezionamento e dell'ammissione di un debito di 15.000 euro per l'acquisto della droga, indici idonei a dimostrare rilevanza commerciale e non mera detenzione personale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valorizzato legittimamente precedenti e modalità di condotta come ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche, valutazione di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 4 e 5

    Comma 4 punisce la detenzione illecita di stupefacenti in ipotesi rilevanti (spaccio/traffico); comma 5 prevede una fattispecie più tenue per condotte di minima offensività accertabile tramite parametri qualitativi, quantitativi e circostanziali. La Corte ha ritenuto applicabile il comma 4 perché uno dei parametri (quantitativo e indici di confezionamento/merce) risultava negativamente assorbente.

  • Codice penale, art. 133 (circostanze attenuanti generiche)

    La valutazione della presenza o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito; può essere fondato su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (es. precedenti, modalità di esecuzione) e la relativa motivazione è insindacabile in cassazione se non contraddittoria.

  • Codice di procedura penale, art. 619 (rettifica del dispositivo)

    Prevede la procedura per rettificare errori materiali del dispositivo quando dalla motivazione risulti chiaramente la volontà decisoria del giudice; invocata per spiegare la prevalenza della motivazione sugli errori materiali formali nel dispositivo.

Massime di principio

  • La riqualificazione ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è possibile solo se la condotta presenta una minima offensività complessiva: anche un solo indice negativo (es. quantitativo consistente, strumenti di confezionamento, organizzazione in dosi) basta a escluderla.
  • Quantitativi, numero di dosi ricavabili, strumenti di pesatura/confezionamento e riconoscimenti di debiti per l'acquisto sono indici forti di finalità di spaccio e ostativi al riconoscimento della detenzione per uso personale.
  • Errori materiali fra dispositivo e motivazione possono essere rettificati o non ostare alla decisione se la motivazione, nel suo insieme, chiarisce la reale volontà decisoria del giudice; la motivazione può quindi prevalere sul dispositivo se consente ricostruire il percorso logico.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente domanda di fatto: in cassazione è difficoltoso ottenere riforma salvo vizio di motivazione o violazione di legge; il ricorrente deve dimostrare errore logico-giuridico, non semplicemente dissenso sulla valutazione delle prove.
  • La confessione o ammissione ha valore probatorio e attenuante ma il giudice può valutarne l'attendibilità e l'utilità (es. se resa in prossimità dell'arresto può essere ritenuta utilitaristica) e deciderne il peso in combinazione con altri elementi.
  • Per difendere efficacemente la tesi della detenzione personale in caso di quantitativi non trascurabili è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici (assenza di strumenti di confezionamento, impossibilità di ricavare molte dosi, testimonianze, elementi medico-forensi) che contrastino gli indici di spaccio.
  • I precedenti penali, compresi quelli specifici, possono avere forte incidenza sull'esito relativo alle attenuanti: la loro esistenza può da sola giustificare il diniego dell'attenuante generica se adeguatamente motivato.

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