Cassazione Penale, Sentenza n. 16941/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 30/11/2022 che aveva confermato la condanna, emessa dopo giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione presso l'abitazione di 84 g di hashish e 70 g di marijuana. Due motivi: (1) presunta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della riqualificazione ex art. 73, comma 5 (si censura contraddittorietà e riferimenti errati a "droghe pesanti" e a tre tipologie di sostanze); (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la Corte territoriale abbia dato valore eccessivo a elementi contrastanti con le risultanze (tre tipologie, rilevante quantitativo, confessione ritenuta utilitaristica).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: le espressioni iniziali contraddittorie della motivazione sono state considerate mero errore materiale, mentre l'esame complessivo dimostra che la Corte territoriale ha correttamente escluso la riqualificazione ex comma 5 in ragione del quantitativo, della suddivisione in dosi (918 dosi di hashish e 219 di marijuana), degli strumenti di pesatura e confezionamento e dell'ammissione di un debito di 15.000 euro per l'acquisto della droga, indici idonei a dimostrare rilevanza commerciale e non mera detenzione personale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valorizzato legittimamente precedenti e modalità di condotta come ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche, valutazione di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 4 e 5
Comma 4 punisce la detenzione illecita di stupefacenti in ipotesi rilevanti (spaccio/traffico); comma 5 prevede una fattispecie più tenue per condotte di minima offensività accertabile tramite parametri qualitativi, quantitativi e circostanziali. La Corte ha ritenuto applicabile il comma 4 perché uno dei parametri (quantitativo e indici di confezionamento/merce) risultava negativamente assorbente.
Codice penale, art. 133 (circostanze attenuanti generiche)
La valutazione della presenza o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito; può essere fondato su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (es. precedenti, modalità di esecuzione) e la relativa motivazione è insindacabile in cassazione se non contraddittoria.
Codice di procedura penale, art. 619 (rettifica del dispositivo)
Prevede la procedura per rettificare errori materiali del dispositivo quando dalla motivazione risulti chiaramente la volontà decisoria del giudice; invocata per spiegare la prevalenza della motivazione sugli errori materiali formali nel dispositivo.
Massime di principio
- La riqualificazione ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è possibile solo se la condotta presenta una minima offensività complessiva: anche un solo indice negativo (es. quantitativo consistente, strumenti di confezionamento, organizzazione in dosi) basta a escluderla.
- Quantitativi, numero di dosi ricavabili, strumenti di pesatura/confezionamento e riconoscimenti di debiti per l'acquisto sono indici forti di finalità di spaccio e ostativi al riconoscimento della detenzione per uso personale.
- Errori materiali fra dispositivo e motivazione possono essere rettificati o non ostare alla decisione se la motivazione, nel suo insieme, chiarisce la reale volontà decisoria del giudice; la motivazione può quindi prevalere sul dispositivo se consente ricostruire il percorso logico.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente domanda di fatto: in cassazione è difficoltoso ottenere riforma salvo vizio di motivazione o violazione di legge; il ricorrente deve dimostrare errore logico-giuridico, non semplicemente dissenso sulla valutazione delle prove.
- La confessione o ammissione ha valore probatorio e attenuante ma il giudice può valutarne l'attendibilità e l'utilità (es. se resa in prossimità dell'arresto può essere ritenuta utilitaristica) e deciderne il peso in combinazione con altri elementi.
- Per difendere efficacemente la tesi della detenzione personale in caso di quantitativi non trascurabili è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici (assenza di strumenti di confezionamento, impossibilità di ricavare molte dosi, testimonianze, elementi medico-forensi) che contrastino gli indici di spaccio.
- I precedenti penali, compresi quelli specifici, possono avere forte incidenza sull'esito relativo alle attenuanti: la loro esistenza può da sola giustificare il diniego dell'attenuante generica se adeguatamente motivato.
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