Cassazione Civile, Ordinanza n. 27748/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda l’impugnazione, da parte della società, di un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di dichiarazione DOCFA presentata nel 2014, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il valore delle componenti di una centrale idroelettrica situata nel Comune di Cedegolo, attribuendo una rendita ritenuta congrua in primo grado. La CTR aveva invece accolto l’appello della società ritenendo l’atto carente di motivazione, perché non indicava gli immobili usati come termini di confronto né le loro caratteristiche, e perché non era stata provata e motivata la percentuale di vetustà, tenendo conto solo in modo inadeguato dell’obsolescenza tecnologica e dei frequenti interventi manutentivi richiesti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulla stima catastale e sulla motivazione degli atti, sostenendo che, in caso di procedura DOCFA e stima diretta, era sufficiente l’indicazione dei dati oggettivi dell’immobile e della classe attribuita; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/92, lamentando che la CTR avesse affermato apoditticamente il difetto di prova sulla vetustà senza adeguata considerazione delle caratteristiche dei beni.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ha rigettato il secondo motivo ritenendo esistente una motivazione sufficiente della sentenza d’appello sul punto della vetustà, e ha accolto il primo motivo, affermando che, nella procedura DOCFA con stima diretta, l’obbligo di motivazione dell’avviso può ritenersi assolto anche mediante l’indicazione dei dati oggettivi dell’immobile e della classe attribuita, poiché tali elementi sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 4, 6, 10 R.D.L. 652/1939
Richiamati come norme invocate dall’Agenzia a sostegno della correttezza della stima diretta e della motivazione dell’avviso catastale.
art. 8 R.D. 1142/1949
Richiamato quale base normativa del sistema di classamento e stima catastale.
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che, nella procedura DOCFA, la motivazione sia sufficiente se contiene i dati oggettivi e la classe attribuita.
Invocato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio poiché la motivazione, pur sintetica, consentiva di individuare thema decidendum e ragioni della decisione.
art. 2 d.l. 16/1993 conv. in L. 75/1993
Norma che disciplina la procedura DOCFA, richiamata per affermare che la stima diretta effettuata nell’ambito del procedimento partecipativo integra il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento.
Atto regolamentare della procedura DOCFA; la Corte lo richiama per ribadire che, in tale contesto, la stima diretta e i dati oggettivi sono sufficienti a sorreggere l’avviso.
Richiamato per precisare che l’obbligo di allegazione degli atti presupposti riguarda solo quelli non trascritti nelle parti essenziali nell’avviso e che non siano già conoscibili dal destinatario.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale effettuato tramite procedura DOCFA e stima diretta dell’Ufficio, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica i dati oggettivi dell’immobile e la classe/rendita attribuita, poiché il contribuente può confrontarli con la propria dichiarazione e comprendere le ragioni della rettifica.
- La mancata allegazione o riproduzione integrale della stima diretta non integra, di per sé, difetto di motivazione quando l’atto e gli elementi tecnici richiamati sono stati formati in un procedimento partecipativo e sono facilmente conoscibili dal contribuente.
- Il vizio di motivazione della sentenza sussiste solo quando la motivazione sia tale da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione; una motivazione concisa ma intelligibile non determina nullità.
- Gli atti richiamati dall’Amministrazione finanziaria vanno allegati soltanto se non siano stati già trascritti nelle parti essenziali e se siano necessari a integrare le ragioni della pretesa; se sono solo richiamati come supporto probatorio, possono comunque essere utilizzati ai fini della prova dell’accertamento.
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