Sentenza n. 13695/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento previa sospensione a) del provvedimento di esclusione comunicato a mezzo PEC il 27 febbraio 2026 del seguente tenore “Si comunica con la presente l’esclusione dalla procedura di gara. Si allega l’atto dispositivo contenente i motivi di esclusione” (all. 1 – Provvedimento di esclusione del 27.02.2026); b) dell’Atto istruttorio prot. CRN n. 0095572 del 27 febbraio 2026, comunicato a mezzo pec il 27 febbraio 2026 (all. 2 – Atto istruttorio prot. CNR n. 0095572 del 27.02.2026); c) dei processi verbali gara, ancorché non cogniti, di valutazione dell’offerta tecnica della Plaisant s.r.l.; d) del processo verbale di gara seduta del 18 febbraio 2026, non cognito nel suo intrinseco contenuto, di valutazione dell’offerta tecnica della Plaisant s.r.l.; e) del Disciplinare di gara, laddove all’art. 16 rubricato ‘Offerta tecnica’ ha previsto a pena di inammissibilità ed esclusione, che la busta tecnica dovesse essere corre-data anche dai curricula professionali del personale addetto al servizio, omettendo di specificare se dovessero essere presenti tutti (all. 3 – Disciplinare di gara); Per quanto occorrer possa: f) del Bando di gara e del Capitolato Tecnico (all. 4 – Bando di gara e Capitolato Tecnico); g) del provvedimento prot. n. 0040446 del 30.01.2026 di nomina, ai sensi dell’art. 93 del Codice, della commissione giudicatrice deputata alla valutazione dell’offerta tecnica (all. 5 – Provvedimento nomina Commissione); Oltre ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per incompletezza dell'offerta tecnica, con riguardo ai curricula del personale addetto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione da una procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento del servizio di gestione, cura e stabulazione di roditori e primati non umani, contestando anche gli atti istruttori, i verbali, il disciplinare, il bando, il capitolato e la nomina della commissione. Ha dedotto la violazione della lex specialis e degli artt. 10 e 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, dei principi di tassatività delle cause di esclusione, accesso al mercato, risultato, fiducia e favor partecipationis, nonché dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., lamentando difetto di motivazione e istruttoria, errore sui presupposti, travisamento, contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta. Secondo la ricorrente, il disciplinare richiedeva i curricula del personale, ma l'offerta conteneva 21 curricula inseriti nel documento tecnico e riportava comunque, per tutti gli addetti, le informazioni su nominativi, mansioni, qualifiche, formazione ed esperienza. Per due lavoratori, i cui curricula erano stati erroneamente duplicati in luogo di quelli corretti, le informazioni curricolari risultavano comunque chiaramente desumibili dall'offerta. In via subordinata è stata censurata la legittimità della clausola del disciplinare, ritenuta causa di esclusione non tassativa e sproporzionata. Sono state altresì proposte domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento del danno. Il CNR ha sostenuto che i curricula costituivano elementi essenziali dell'offerta tecnica, non integrabili mediante soccorso istruttorio, e che per due addetti mancavano informazioni complete. La partecipante interveniente ad opponendum ha difeso la legittimità dell'esclusione, richiamando la natura altamente qualificata e labour intensive del servizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato quanto al primo motivo, assorbendo le restanti censure. Ha verificato il contenuto effettivo dell'offerta e del provvedimento di esclusione, rilevando che la stazione appaltante aveva considerato mancanti 17 curricula perché inseriti all'interno del file dell'offerta tecnica e non in file separati, mentre l'offerta, alle pagine 32-75, conteneva curricula articolati con generalità, formazione, qualifiche, specializzazioni ed esperienze professionali. Per altri due addetti i curricula erano stati duplicati per errore di collazione, ma le relative informazioni risultavano comunque chiaramente riportate nelle pagine 25-29 dell'offerta. Il Collegio ha quindi ritenuto che la stazione appaltante avesse applicato formalisticamente la clausola escludente, senza valorizzare la presenza sostanziale della documentazione e con difetto di istruttoria. La collocazione dei curricula nello stesso file dell'offerta tecnica, anziché in file separati, costituiva una mera difformità informatica, priva di concreto pregiudizio per la leggibilità, la segretezza, la trasparenza o la valutazione dell'offerta. Anche per i due curricula non materialmente allegati, le informazioni necessarie erano presenti e verificabili nell'offerta. Il CNR non aveva spiegato perché tali dati non fossero sufficienti a consentire la verifica delle professionalità e l'attribuzione dei punteggi previsti dal disciplinare. È stato richiamato, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., un precedente del Consiglio di Stato secondo cui la lex specialis non impone necessariamente un modello formale di curriculum quando l'offerta contiene per ciascun professionista i titoli, la formazione e l'esperienza richiesti. Il provvedimento di esclusione è stato annullato, con obbligo conformativo per la stazione appaltante di riammettere la ricorrente e riesaminare i curricula e i dati curricolari presenti nell'offerta. La domanda risarcitoria è stata respinta perché genericamente formulata; sulle domande di inefficacia del contratto e subentro non vi è stato luogo a provvedere, in ragione dello stato della procedura. Le spese sono state compensate fra tutte le parti.
Norme richiamate
La procedura era una procedura aperta sopra soglia comunitaria.
art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
È stato richiamato dalla stazione appaltante quale fondamento dell'esclusione per non conformità dell'offerta tecnica alla lex specialis.
La ricorrente lo ha invocato in relazione alla tassatività delle cause di esclusione; la relativa censura è stata assorbita.
La ricorrente lo ha richiamato in relazione al principio dell'accesso al mercato; la censura è stata assorbita.
Il TAR ha richiamato, mediante sentenza semplificata, un precedente conforme del Consiglio di Stato.
È stato richiamato quale rito applicabile alle controversie in materia di affidamenti pubblici.
È stato invocato per contestare il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.
Riguarda la nomina della commissione giudicatrice, il cui provvedimento è stato impugnato per quanto occorrer possa, senza specifica decisione nel merito.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'esclusione per mancata produzione di documenti richiesti dalla lex specialis non è legittima quando il contenuto sostanziale richiesto sia comunque presente e chiaramente verificabile nell'offerta, anche se collocato in un file diverso da quello formalmente previsto o riportato in forma non separata.
- La stazione appaltante deve esaminare effettivamente il contenuto dell'offerta prima di disporre l'esclusione e non può qualificare come mancanti documenti o informazioni che risultino desumibili dall'offerta nel suo complesso; l'omessa valorizzazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e applicazione formalistica della lex specialis.
- Una difformità meramente informatica o di confezionamento dell'offerta non giustifica l'esclusione quando non comprometta la leggibilità della documentazione né arrechi concreto pregiudizio alla segretezza, alla trasparenza, alla par condicio o alla possibilità di valutare l'offerta.
- Quando la lex specialis richiede curricula professionali per la valutazione dell'offerta tecnica, la prescrizione può ritenersi soddisfatta dalla puntuale indicazione, nell'offerta, di titoli, formazione ed esperienza dei singoli addetti, se la legge di gara non impone uno specifico modello o una distinta modalità formale di presentazione.
- L'annullamento dell'esclusione per difetto di istruttoria comporta l'obbligo conformativo della stazione appaltante di riammettere il concorrente e riesaminare gli elementi dell'offerta effettivamente presenti, senza che il giudice possa sostituirsi alla valutazione tecnica dell'amministrazione.
- La domanda risarcitoria proposta in modo generico deve essere respinta, anche quando sia annullato il provvedimento di esclusione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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