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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06566/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

I docenti ricorrenti, tutti insegnanti di religione della scuola pubblica assunti a tempo determinato, avevano chiesto in giudizio la stabilizzazione del rapporto di lavoro e, in subordine, il riconoscimento di un'indennità risarcitoria; avevano inoltre domandato il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. La Corte d'appello aveva respinto le domande, ritenendo che la disciplina speciale applicabile agli insegnanti di religione consentisse la stipulazione di contratti annuali entro una quota del 30% dell'organico e valorizzando la maggiore flessibilità dell'organico e il mantenimento degli scatti di anzianità. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione della legge n. 186 del 2003, della direttiva 1999/70/CE recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001 e del principio di interpretazione conforme, sostenendo che i contratti servivano a coprire posti stabilmente funzionanti e che la reiterazione senza limiti di numero e durata integrava abuso; con il secondo motivo hanno dedotto, in via subordinata, violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. quanto all'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello perché in contrasto con la disciplina speciale e con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e della CGUE in tema di abuso della contrattazione a termine per i docenti di religione cattolica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 186/2003

    La disciplina speciale dei docenti di religione non consente di escludere l'applicazione dei principi generali contro l'abuso del contratto a termine; l'assenza del concorso triennale e la protrazione oltre tre annualità integrano abuso.

  • Direttiva del Consiglio UE 1999/70/CE

    clausola sull'abuso nella reiterazione dei contratti a termine

    Deve essere interpretata nel senso che vieta l'utilizzazione abusiva e senza limiti dei contratti a termine anche nel settore scolastico, imponendo una tutela effettiva contro la precarizzazione.

  • d.lgs. 368/2001

    È richiamato quale testo di recepimento della direttiva 1999/70/CE e come parametro per l'interpretazione conforme.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare precedenti conformi della Corte di cassazione.

  • art. 32, co. 5, L. 183/2010

    Indicato come parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del termine, poi richiamato in via transitoria dall'art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015.

  • art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015

    Richiamato quale parametro applicabile alla quantificazione del risarcimento per abuso del contratto a termine.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel secondo motivo, assorbito, in tema di onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo, assorbito, in relazione alla valutazione della prova.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per più di tre annualità scolastiche, in mancanza di concorso triennale, integra abuso della contrattazione a termine.
  • Integra altresì abuso l'utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità.
  • In caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, sorge il diritto del docente al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre al maggior danno se provato; non è invece riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
  • Quando sia contestata la legittimità della causale di contratti a termine infrannuali o la loro esclusione dal computo dell'abuso, spetta all'amministrazione datrice di lavoro provare la sussistenza della causale giustificativa.
  • La disciplina speciale dei docenti di religione non può essere letta come deroga idonea a neutralizzare i principi generali e unionistici contro l'abuso della successione di contratti a termine; l'omessa indizione del concorso con cadenza triennale costituisce il dato decisivo dell'illecito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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