Cassazione Civile, Ordinanza n. 01577/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite aveva ad oggetto un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2005, un maggior reddito ai fini IRPEF e IRAP. Dopo che la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva accolto l'appello del contribuente, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente depositava copia della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria presentata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, unitamente alla documentazione prescritta. Risulta inoltre che tale documentazione sia stata notificata all'Agenzia presso l'Avvocatura generale dello Stato e che, entro il 31 dicembre 2020, non sia stata presentata istanza di trattazione né sia intervenuto diniego della definizione impugnato. La questione decisiva diventa dunque l'effetto estintivo della definizione agevolata sulla pendenza del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale presentazione della domanda di definizione agevolata e del mancato deposito di istanza di trattazione entro il termine previsto dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Ha quindi dichiarato estinto il processo per effetto del decorso del termine del 31 dicembre 2020. Ha inoltre stabilito che le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. Ha escluso l'applicazione del cd. doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui, quando la causa di inammissibilità/estinzione sopravviene alla proposizione del ricorso, non sussiste il relativo presupposto. Il ricorso non è stato quindi esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata, corredata dalla documentazione prescritta e notificata all'altra parte, determina l'estinzione del processo se entro il 31 dicembre 2020 non viene proposta istanza di trattazione e non interviene un diniego della definizione impugnato.
art. 7, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma richiamata quale base della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Consente il deposito e la notificazione in cassazione della documentazione sopravvenuta rilevante ai fini della decisione sull'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il doppio contributo unificato quando la causa di inammissibilità o estinzione sopravviene alla proposizione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è validamente definita in via agevolata ai sensi della disciplina speciale, il processo si estingue automaticamente se nessuna parte chiede la trattazione entro il termine finale previsto dalla legge e non interviene un diniego della definizione.
- In presenza di documentazione attestante la definizione agevolata, la Corte può prenderne atto anche in cassazione tramite il deposito dei documenti sopravvenuti e la loro rituale notificazione alla controparte.
- L'estinzione del processo comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina speciale.
- Il cd. doppio contributo unificato non è dovuto quando l'esito di inammissibilità o estinzione deriva da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione.
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