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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25109/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina dalla mancata consegna di merci affidate a una società di trasporto per essere recapitate a una destinataria; il trasporto era stato poi eseguito, per il tramite di un subvettore, da un terzo che non fu più rintracciato dopo la presa in consegna della merce. La compagnia assicuratrice della destinataria aveva indennizzato l'assicurata per oltre 76.000 euro e aveva poi agito per ottenere il rimborso/rivalsa nei confronti della società di trasporto, la quale aveva a sua volta chiesto la manleva alla propria assicurazione. In appello era stata confermata la condanna della società di trasporto e il rigetto della manleva. Con il ricorso per cassazione la società di trasporto deduceva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della compagnia attrice in rivalsa; 2) violazione dell'art. 1693 c.c. e vizio motivazionale, per aver ritenuto la società direttamente responsabile della perdita della merce senza considerare il caso fortuito; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, per l'uso di fatture non specificamente riferite alla spedizione quale prova del danno; 4) violazione dell'art. 1696, comma 2, c.c., per non aver applicato la limitazione dell'indennizzo dovuto per il valore delle merci trasportate; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla polizza assicurativa della società di trasporto, per avere la Corte d'appello ritenuto provata l'operatività di una clausola di copertura/manleva nonostante l'asserita mancata prova da parte dell'assicurazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la legittimazione della compagnia attrice risultava sorretta da due rationes autonome, pagamento dell'indennizzo e cessione del credito, ma il ricorso attaccava solo una di esse. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una diversa valutazione di merito sull'assenza del caso fortuito e, in ogni caso, ha ribadito che il vettore che si avvale di un subvettore risponde verso mittente e caricatore dell'intero trasporto e dei fatti imputabili al subvettore. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, poiché la censura investiva la valutazione delle prove e non una effettiva violazione dell'art. 2697 c.c.; ha comunque osservato che le fatture erano state utilizzate in chiave deduttiva per stimare il valore della merce non consegnata al prezzo corrente nel luogo e nel tempo della riconsegna. Ha giudicato infondato il quarto motivo: la limitazione di responsabilità di cui all'art. 1696, comma 2, c.c. non era opponibile, sia perché il fatto doloso dell'ausiliario era imputabile al vettore, sia perché era stata accertata una colpa grave nella scelta del subvettore, con conseguente esclusione della limitazione e di ogni franchigia ex comma 4. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché ancora una volta volto a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie relative alla copertura assicurativa/manleva. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    Le doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione del fatto o delle prove non integrano corretta deduzione del vizio di violazione di legge; il controllo di legittimità resta nei limiti propri dei motivi dedotti.

  • art. 183 c.p.c.

    La censura relativa alla pretesa tardività/inammissibilità dell'eccezione è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva tutte le rationes della decisione impugnata.

  • art. 345 c.p.c.

    Le questioni nuove o tardive non possono essere utilmente dedotte se la decisione di merito è sorretta anche da autonoma ratio non impugnata.

  • art. 1693 c.c.

    Nel trasporto di cose, il vettore risponde della perdita della merce salvo prova del caso fortuito; la Corte ha escluso che nel caso concreto tale prova fosse stata fornita.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta sufficiente e non apparente, con esclusione del vizio dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesta la mera valutazione delle prove raccolte.

  • art. 1696 c.c.

    comma secondo e comma quarto

    La limitazione dell'indennizzo per perdita della merce non opera quando il fatto doloso dell'ausiliario è imputabile al vettore e quando sia ravvisabile colpa grave nella scelta del subvettore, con esclusione anche di franchigia o ulteriore limitazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater e comma 1 bis

    Il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 12971/2024

    Richiamata solo per affermare che una copia aglifica della sentenza impugnata può essere superata se non vi è contestazione sull'identificazione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso deve investire tutte le rationes: l'omessa censura di anche una sola di esse rende il motivo inammissibile, perché la sentenza resta sorretta dalla ratio non contestata.
  • Nel contratto di trasporto, il vettore che si avvale di un subvettore risponde verso il mittente e il caricatore dell'esecuzione dell'intero trasporto, anche per ritardo, perdita o avaria imputabili al subvettore.
  • La prova del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del vettore richiede l'allegazione e dimostrazione di una causa esterna, imprevedibile e non controllabile; non sono sufficienti deduzioni generiche o prove inconducenti rispetto a tale specifico fatto liberatorio.
  • La limitazione della responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce non è opponibile quando il fatto dannoso è imputabile a dolo dell'ausiliario e, comunque, quando sia accertata una colpa grave nella scelta del subvettore.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha ripartito erroneamente l'onere della prova; non quando si contesta l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o la loro idoneità dimostrativa.
  • Ai fini della liquidazione del danno da mancata riconsegna della merce, la stima può essere effettuata anche mediante elementi documentali non perfettamente sovrapponibili allo specifico trasporto, se utilizzati in via deduttiva per ricostruire il prezzo corrente della merce nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimentoImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

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