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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38064/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore contro il proprio ex datore di lavoro. In primo grado il ricorso introduttivo era stato notificato presso la residenza anagrafica conosciuta del destinatario, ma l'ufficiale giudiziario aveva attestato che questi si era trasferito e che il nuovo recapito era sconosciuto. La Corte d'appello ha però ritenuto nulla la notificazione, osservando che il notificante avrebbe dovuto compiere ulteriori ricerche, in particolare presso gli uffici anagrafici e presso la sede dell'impresa individuale del destinatario, prima di ricorrere alla notificazione ex art. 143 c.p.c., e ha quindi rimesso le parti al primo giudice. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 143 c.p.c., sostenendo che la notifica era valida perché, al momento del tentativo, la residenza, il domicilio e la dimora del resistente risultavano sconosciuti e non erano conoscibili con l'ordinaria diligenza; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato l'eccezione di inammissibilità delle domande e richieste istruttorie formulate per la prima volta in appello dalla controparte contumace in primo grado, in asserita violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., occorre che l'ignoranza del recapito del destinatario non sia superabile con le indagini esigibili secondo ordinaria diligenza; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente escluso la legittimità del ricorso a tale forma di notificazione, valorizzando l'assenza di ulteriori ricerche presso gli uffici anagrafici e altri luoghi ragionevolmente utili. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione secondo questa norma è legittima solo quando il destinatario abbia residenza, dimora o domicilio davvero ignoti e tale ignoranza non sia superabile con ricerche diligenti e ragionevoli nel caso concreto.

  • art. 139 c.p.c.

    È la forma di notificazione che deve essere tentata ove, mediante le opportune ricerche, sia possibile individuare un recapito effettivo del destinatario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare in cassazione la violazione di legge, qui riferita all'art. 143 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il secondo motivo.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    È indicato dal ricorrente come norma violata per l'asserita inammissibilità delle domande e richieste istruttorie formulate per la prima volta in appello.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È la norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 354 c.p.c.

    È richiamato quale base per la rimessione della causa al primo giudice a seguito della declaratoria di nullità della notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

  • art. 1147 c.c.

    È richiamato come regola generale di buona fede e normalità cui va rapportata la diligenza del notificante nelle ricerche del destinatario.

Massime di principio

  • La notificazione ex art. 143 c.p.c. è utilizzabile solo se, dopo ricerche svolte con ordinaria diligenza nei luoghi ragionevolmente idonei a rivelare il recapito del destinatario, permanga una reale impossibilità di individuare residenza, domicilio o dimora.
  • L'ordinaria diligenza del notificante non impone indagini illimitate o gravose in astratto, ma esige almeno verifiche anagrafiche e ulteriori ricerche nei luoghi concreti in cui sia ragionevole reperire informazioni aggiornate sul destinatario.
  • La relata di notificazione fa fede privilegiata solo per le attività positivamente compiute dall'ufficiale giudiziario; non è invece assistita da pubblica fede l'attestazione negativa circa l'ignoranza del nuovo recapito.
  • Se la corte di merito accerta che il notificante non ha esaurito le ricerche ragionevolmente esigibili prima di ricorrere all'art. 143 c.p.c., la declaratoria di nullità della notificazione è immune da censura di legittimità.
  • Il motivo relativo a ulteriori questioni processuali resta assorbito quando la decisione impugnata viene confermata sulla questione preliminare e decisiva della validità della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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