Cassazione Civile, Sentenza n. 2878/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e, nel merito, l'inammissibilità per decadenza dell'azione risarcitoria proposta da Camar avverso lo Stato per danni da provvedimenti giudiziari (sentenze della Corte di Cassazione). Questione centrale: se la responsabilità per violazione del diritto dell'Unione (in particolare l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia) debba essere soggetta al rito speciale previsto dalla legge n.117/1988 (art.5 e art.4), con le relative conseguenze sulla forma dell'atto introduttivo (ricorso camerale) e sul dies ad quem del termine decadenziale biennale, nonché se la tardiva iscrizione a ruolo di una citazione notificata entro termine ma depositata dopo la scadenza renda inammissibile l'azione.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso di Camar. Hanno affermato che: a) le azioni per danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, anche se fondate su violazioni del diritto dell'Unione (es. omissione di rinvio pregiudiziale), rientrano nel rito speciale della legge n.117/1988 nel testo originario quando esperite anteriormente all'entrata in vigore della legge n.18/2015; b) il termine biennale di cui all'art.4, comma 2, legge 117/1988 (testo anteriore alla legge 18/2015) è compatibile con i principi di equivalenza ed effettività del diritto UE; c) la forma impropria dell'atto introduttivo (citazione invece di ricorso) può essere sanata per principio di conservazione solo se il deposito/intervento necessario avvenga entro il termine decadenziale: nel caso in esame la citazione, pur notificata il 1° luglio 2006, è stata depositata il 10 luglio 2006 dopo la scadenza del termine biennale (dies ad quem 2 e 7 luglio 2006), quindi l'azione è inammissibile. Il ricorso è pertanto rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
Art. 5 (rito camerale per la delibazione dell'ammissibilità) era applicabile ratione temporis alle domande proposte prima della L. 18/2015; art. 4, comma 2 prevede il termine decadenziale biennale la cui maturazione deve essere valutata secondo la forma processuale corretta (deposito del ricorso per il rito camerale) e non è incompatibile con i principi UE di equivalenza ed effettività.
La soppressione/abrogazione di art. 5 Legge 117/1988 non ha efficacia retroattiva: alle domande introdotte prima dell'entrata in vigore della L. 18/2015 si applica la disciplina processuale previgente.
La previsione sanante citata dalla ricorrente non è applicabile al caso perché il suo ambito di efficacia è limitato alle controversie previste dallo stesso decreto; non estende la sanatoria alle ipotesi regolate dalla legge 117/1988 nel testo originario.
art. 737; artt. 190, 112, 324, 340
Art. 737 indica la forma del ricorso per le decisioni camerali; art.190 disciplina deposito di note conclusionali; le norme processuali citate sono state richiamate nel dibattito sulla riproposizione delle eccezioni e sulle preclusioni processuali.
Art. 2043 (responsabilità extracontrattuale) non prevale sulla lex specialis della legge 117/1988 in materia di responsabilità per atti giudiziari; art. 2909 riguarda preclusioni processuali (prescrizione/decadenza) richiamato in tema di giudicato e preclusioni.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 24; art. 111; art. 117
Tutela del diritto di azione e garanzie di processo (art.24, art.111) non sono violate dalla disciplina speciale che assicura comunque tutela effettiva; art.117 richiamato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto UE.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Principio di accesso a un rimedio effettivo invocato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che la normativa processuale nazionale, così come interpretata, non contrasti con il principio di effettività.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Garanzia del giusto processo esaminata: il termine decadenziale biennale e il rito speciale non risultano incompatibili con l'art.6 CEDU secondo la giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Le azioni di responsabilità per danni derivanti da provvedimenti giudiziari, anche se fondate su violazioni del diritto UE, rientrano nel rito speciale previsto dalla legge 117/1988 (testo previgente alla L. 18/2015) se promosse anteriormente all'entrata in vigore della modifica; non sono automaticamente ricondotte al rito ordinario previsto dall'art. 2043 c.c.
- Il termine decadenziale biennale di legge 117/1988 è compatibile con i principi UE di equivalenza ed effettività; non costituisce di per sé violazione del diritto a un rimedio effettivo.
- La forma dell'atto introduttivo è rilevante per la determinazione del dies ad quem: se la lex specialis richiede il ricorso e l'attore usa la citazione, l'errore può essere sanato solo se la forma adeguata viene perfezionata (es. deposito) entro il termine decadenziale; la notifica entro termine non basta se il deposito utile è tardivo.
- Le eccezioni procedurali devono essere valutate nel contesto della condotta processuale complessiva: la mancata riproposizione di una domanda o di un'eccezione non determina automaticamente rinuncia, occorre verificare la volontà inequivoca della parte.
- La sopravvenuta modifica normativa (abrogazione di disposizioni processuali) non opera retroattivamente: per le domande introdotte prima della novella si applica la disciplina vigente al momento della proposizione dell'azione.
- Non è sempre necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per questioni di compatibilità procedurale quando la giurisprudenza unionale ha già tracciato i principi relativi ad equivalenza ed effettività e non sussiste materia residua da chiarire.
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