Cassazione Civile, Sentenza n. 2849/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La FILCAMS ha denunciato comportamenti antisindacali nelle basi militari USA in Italia (Vicenza e Sigonella): esclusione dalle trattative per i contratti collettivi, mancata convocazione e risposte ai sindacati, diniego di chiarimenti su videosorveglianza, impedimento a rappresentare lavoratori in procedimenti disciplinari. Ha agito ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per ottenere la repressione di tali condotte e la tutela dell'attività sindacale. I giudici di merito avevano escluso la giurisdizione italiana richiamando la disciplina internazionale (NATO SOFA e accordi bilaterali) e il principio di immunità per atti connessi all'organizzazione delle forze straniere.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso della FILCAMS, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva escluso la giurisdizione italiana. La Corte ha ritenuto che la convenzione di Londra (NATO SOFA) e l'accordo di Parigi (art. 8) disciplinano il regime del personale civile a statuto locale e le condizioni di lavoro, ma non costituiscono una lex specialis che impedisca la giurisdizione italiana per controversie relative ai diritti dei lavoratori e alla libertà sindacale. Si è richiamata la distinzione tra atti iure imperii (protetti da immunità) e atti di gestione/rapporti di lavoro (iure gestionis), e il principio costituzionale e convenzionale di accesso al giudice; pertanto le azioni ex art. 28 sono giustiziabili. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata (con rimessione agli uffici di merito per i provvedimenti consequenziali).
Norme richiamate
Convenzione di Londra (NATO Status of Forces Agreement) del 19 giugno 1951
Regola condizioni di impiego e lavoro del personale civile a statuto locale e richiama l'applicabilità della legislazione dello Stato ospitante; non esclude in radice la giurisdizione italiana sulle controversie di lavoro e sulla tutela sindacale relative a tale personale, ma delimita il regime applicabile.
Accordo di Parigi del 26 luglio 1961 (attuato con d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083)
Specifica e concretizza a livello bilaterale il regime della convenzione di Londra: sancisce che clausole contrattuali e condizioni di lavoro sono regolate dalle leggi italiane e che possono esistere organi interni NATO per le vertenze senza pregiudizio della tutela giurisdizionale riconosciuta dalla legge italiana.
Art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970)
Azione di repressione della condotta antisindacale esperibile per tutelare la libertà e l'attività sindacale; la Corte ha ritenuto che tale tutela rientra nel perimetro giurisdizionale italiano anche quando la controparte è un'entità legata a forze straniere stanziate in Italia, salvo che la domanda riguardi atti di sovranità esclusivi.
Art. VII e art. XVI della Convenzione di Londra
Art. VII disciplina aspetti di competenza penale/disciplinare in caso di concorso di giurisdizioni; art. XVI rimanda a accordi diretti per controversie di interpretazione. La Corte ha ritenuto che tali disposizioni non impediscono il ricorso al giudice italiano per le controversie di lavoro dei civili a statuto locale.
Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
art. 11, comma 2, lett. c (cit.)
Le disposizioni finali non derogano alla disciplina internazionale preesistente (come la NATO SOFA) e non giustificano un'estensione dell'immunità oltre quanto consentito dal regime delle convenzioni rilevanti.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 10; art. 1; art. 35; art. 2; art. 39 (cit.)
La Corte ha richiamato il principio di recepimento degli obblighi internazionali (art.10) e i valori costituzionali che tutelano il lavoro e la libertà sindacale (artt.1, 2, 35, 39). Tali principi orientano l'interpretazione delle convenzioni internazionali in chiave compatibile con il diritto di accesso alla giustizia e la protezione dei diritti dei lavoratori.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Il diritto di accesso a un giudice e il bilanciamento con il principio di immunità richiedono un'applicazione limitata e proporzionata dell'immunità, onde evitare compressioni ingiustificate del diritto al giusto processo.
Massime di principio
- Le norme NATO (SOFA) e gli accordi bilaterali che disciplinano il personale civile a statuto locale stabiliscono che le condizioni di lavoro sono regolate dalla legislazione dello Stato ospitante, ma non forniscono automaticamente immunità assoluta dalle pretese giudiziali di detta giurisdizione.
- Va sempre operata la distinzione tra atti iure imperii (atti di sovranità, protetti da immunità) e atti iure gestionis o rapporti di lavoro: le controversie attinenti ai diritti dei lavoratori e alla libertà sindacale rientrano di norma nella seconda categoria e sono quindi soggette alla giurisdizione dello Stato ospitante.
- La tutela sindacale (anche tramite l'azione ex art. 28 Statuto dei Lavoratori) è parte integrante delle 'condizioni di protezione' richiamate dalle convenzioni internazionali e deve considerarsi giustiziabile; l'immunità non può essere invocata se ciò produce una compressione ingiustificata del diritto di accesso al giudice.
- In casi analoghi è opportuno documentare puntualmente le condotte antisindacali (convocazioni negate, mancate comunicazioni, ostacoli alla rappresentanza dei lavoratori) e segnalare/esaurire eventualmente i rimedi interni NATO, senza considerare questi ultimi ostativi al ricorso alla giustizia nazionale.
- Se un giudice di merito esclude la propria giurisdizione richiamando immunità internazionali, è possibile impugnare in sede di legittimità per chiedere un corretto bilanciamento tra norme internazionali e diritti costituzionali/cedu, chiedendo la verifica se la domanda verte su atti di sovranità o su rapporti di lavoro/atti di gestione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2735/2022 del 31/01/2022
- Sentenza civile · 31 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2736/2022 del 31/01/2022
- Sentenza civile · 31 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2737/2022 del 31/01/2022
- Sentenza civile · 31 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2820/2022 del 31/01/2022
- Sentenza civile · 31 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2857/2022 del 31/01/2022
- Sentenza civile · 31 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2878/2022 del 31/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →