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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2737/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava, in vari motivi poi in massima parte rinunciati, la validità della notificazione della cartella di pagamento e la tempestività/ammissibilità delle produzioni documentali dell'agente della riscossione; l'ottavo motivo, invece, denunciava che la cartella e l'iscrizione a ruolo riguardavano imposta frazionata ex art. 15 DPR 602/1973 derivante da accertamenti emessi nei confronti della società CF Costruzioni s.n.c. e del socio Ferrante Andrea, ma che gli atti impositivi erano stati annullati dalla CTP di Agrigento (sent. n. 590/01/11 e n. 591/01/11), circostanza prodotta in appello e non adeguatamente valutata dalla Commissione regionale; ciò avrebbe fatto venire meno il titolo che legittima l'iscrizione a ruolo provvisoria e la cartella di pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'ottavo motivo, richiamando consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento diventano illegittime se viene annullato l'atto impositivo che ne costituisce il titolo, anche se la sentenza non è passata in giudicato. Perciò la Cassazione ha accolto il ricorso (solo per l'ottavo motivo), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame, demandando al giudice del rinvio di valutare anche eventuali circostanze sopravvenute e disponendo la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • DPR 602/1973, art. 15

    L'iscrizione a ruolo provvisorio ex art. 15, pur essendo misura cautelare a garanzia del credito, trae la sua legittimità dall'atto impositivo che la fonda; se tale atto viene annullato dal giudice tributario, l'iscrizione e la cartella basata su di essa diventano illegittime e devono essere revocate, anche se la sentenza non è passata in giudicato.

  • DPR 602/1973, artt. 11 e 15-bis

    Le iscrizioni nei ruoli straordinari e le iscrizioni cautelari previste per la tutela del credito erariale dipendono dalla legittimità dell'atto impositivo; una pronuncia che annulla l'atto impositivo impone all'ente impositore e al giudice di adeguarsi, adottando provvedimenti di sgravio o rimborso ove necessario.

  • D.lgs. 546/1992, art. 69

    Norma processuale del rito tributario richiamata nel motivo; la Corte ha valutato la vicenda alla luce delle regole del giudizio tributario e della documentazione prodotta nei vari gradi, richiamando l'obbligo di considerare sentenze che incidono sul titolo della riscossione.

  • Codice civile, art. 2697

    Articolo sull'onere della prova: il tema della prova della validità della notificazione è stato posto dal ricorrente, ma il punto decisivo risolto dalla Corte è stato l'effetto dell'annullamento dell'atto impositivo sulla legittimità della riscossione.

  • Norme procedurali (artt. 112, 115 c.p.c. richiamate)

    art. 112 c.p.c.; art. 115 c.p.c.

    Richiami agli istituti sulla decisione nei giudizi e all'applicazione delle norme probatorie; la Corte ha rimarcato l'obbligo del giudice di esaminare il profilo del venir meno del titolo che legittima l'iscrizione a ruolo, oltre ai profili di notificazione e motivazione.

Massime di principio

  • Se il giudice tributario annulla l'atto impositivo che costituisce il titolo della riscossione, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento basate su quell'atto diventano illegittime anche prima del passaggio in giudicato della sentenza; l'ente impositore deve adottare provvedimenti di sgravio o rimborso e informare l'agente della riscossione.
  • In una controversia sulla validità di una cartella di pagamento, il giudice deve valutare tutte le circostanze sopravvenute e le produzioni documentali che incidono sul titolo della riscossione, comprese sentenze favorevoli al contribuente emesse in qualsiasi grado e prodotte dalle parti.
  • Le eccezioni processuali (es. notificazione, costituzione tardiva, produzione documentale intempestiva) restano rilevanti ma non possono essere valutate isolatamente se esistono provvedimenti che incidono sul titolo sostanziale della pretesa tributaria; il giudice deve prioritariamente verificare la legittimità dell'atto impositivo.
  • Il contribuente deve documentare e segnalare tempestivamente sentenze o atti sopravvenuti che annullano l'atto impositivo; il giudice d'appello e quello del rinvio sono tenuti a prendere in considerazione tali elementi e a motivare in ordine al loro effetto sulla riscossione.
  • In caso di accoglimento per nullità/illegittimità dell'iscrizione a ruolo o della cartella, il giudice potrà disporre la declaratoria di illegittimità e il rimando al soggetto competente per gli adempimenti di sgravio o di restituzione di somme indebitamente riscosse.

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