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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2857/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un preavviso di fermo notificato alla ricorrente (fallita in passato come socia accomandataria della Pasini s.a.s.) sulla base di cartelle esattoriali che erano state notificate unicamente al curatore fallimentare e non alla stessa. La ricorrente deduceva, in più motivi, vizi di notifica e nullità delle cartelle presupposte e del preavviso consequenziale, oltre a varie eccezioni processuali e sostanziali (decadenza dei termini, prescrizione, pagamenti, rideterminazioni e violazioni di norme tributarie e processuali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che le cartelle che presidiano il preavviso di fermo, essendo riferite a crediti i cui presupposti si sono determinati prima della dichiarazione di fallimento, non potevano essere rese opponibili al fallito senza che fosse stata notificata copia anche al fallito stesso. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo e dichiarando la nullità del preavviso di fermo per mancata notifica dell'atto presupposto. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate per novità della questione e mancanza di precedenti consolidati.

Norme richiamate

  • art. 43 legge fallimentare

    Consente di dedurre che, nonostante la procedura fallimentare attribuisca competenze al curatore, il fallito conserva la qualità di soggetto passivo tributario e può, in casi di inerzia del curatore, esercitare eccezionalmente l'azione di impugnazione.

  • art. 16 DPR n. 636/1972

    Uso congiunto con l'art. 43 l.fall. per sostenere che l'atto impositivo relativo a crediti antecedenti al fallimento deve poter essere conosciuto dal fallito per permettergli l'impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalle doglianze circa omessa pronuncia su eccezioni sollevate; la Corte ha ritenuto assorbenti tali questioni dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)

    Fondamento formale dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omessa pronuncia).

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 (statuto del contribuente)

    Richiamato in relazione alla legittimità del preavviso e alle garanzie del contribuente; la mancata notifica dell'atto presupposto è considerata vizio che lede il diritto di difesa.

  • art. 36-bis DPR n. 600/1973

    Richiamato tra le censure sulla validità delle cartelle, anche se la Corte ha deciso sul tema principale della notifica.

  • art. 17, comma 1, DPR n. 602/1973

    Invocato con riferimento a presunte decadenze nei termini di iscrizione a ruolo e di notifica; non è stato necessario un approfondimento dopo la decisione sul vizio di notifica dell'atto presupposto.

  • art. 25 DPR n. 602/1973

    Rilevante per le doglianze sui termini di notifica, ma assorbito dalla pronuncia principale.

  • art. 2946 c.c. (prescrizione)

    Richiamato per eccezioni su prescrizione di talune cartelle; la sentenza si è focalizzata sulla inopponibilità per mancata notifica dell'atto presupposto.

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 66/1989

    Invocato con riferimento alla decadenza per notifica dell'avviso di accertamento relativo ad alcune posizioni; non determinante per la decisione definitiva.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in ordine al termine per proporre ricorso e all'onere dell'Amministrazione di provare il momento in cui l'atto è venuto a conoscenza del contribuente.

  • art. 44, comma 1, legge fallimentare

    Riferita alla materia dei pagamenti inefficaci dopo la dichiarazione di fallimento e all'obbligo, per l'erario, di restituire somme indebitamente riscosse e insinuare il relativo credito al passivo.

  • art. 384 c.p.c.

    Consentito alla Corte di decidere nel merito senza rimandare il processo in appello, decretando l'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Quando gli atti tributari (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali) riguardano crediti i cui presupposti si sono determinati prima della dichiarazione di fallimento, tali atti devono, per essere efficacemente opponibili al fallito tornato in bonis, essere portati a conoscenza sia del curatore fallimentare sia del fallito; la mancata notifica dell'atto presupposto al fallito rende inopponibile il consequenziale atto esecutivo nei suoi confronti.
  • La doppia notifica (curatore e fallito) non è sempre condizione di nullità dell'atto: se l'avviso/cartella è regolarmente notificata al curatore e la curatela impugna, l'omessa notifica al fallito non produce automaticamente nullità. Tuttavia tale scelta influisce sulla futura opponibilità dell'atto e sulla legittimazione del fallito a ricorrere.
  • Il fallito conserva una legittimazione eccezionale ad impugnare gli atti impositivi quando il curatore rimane inerte rispetto alla tutela della massa; in caso di inerzia, il fallito può impugnare l'atto ricevuto e, se interessato, anche l'atto presupposto che non gli era stato notificato.
  • L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che rende nullo l'atto consequenziale notificato; il contribuente può scegliere di impugnare solo l'atto consequenziale per questo vizio o, se interessato, di impugnare anche l'atto presupposto per contestare l'intera pretesa.
  • In contenzioso tributario grava sull'Amministrazione l'onere di provare quando l'atto è effettivamente venuto a conoscenza del contribuente, ai fini del decorso dei termini per impugnare.
  • In situazioni analoghe è utile valutare due strategie pratiche: (a) impugnare subito l'atto esecutivo notificato denunciandone la nullità per mancata notifica dell'atto presupposto; (b) se si ha interesse a contestare il credito in radice, chiedere la conoscenza e la produzione degli atti presupposti e impugnarli cumulativamente.

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