Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47003/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per due motivi principali: 1) violazione di legge e mancata/illogica motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (lucro di speciale tenuità) rispetto al reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; sostiene che le Sezioni Unite hanno già affermato la compatibilità dell'attenuante con la fattispecie e che la Corte di appello ha motivato in modo apparente e non ha quantificato il lucro reale (non ha valutato la differenza tra prezzo di acquisto e ricavo della vendita). 2) erronea applicazione della legge e motivazione carente o contraddittoria in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena: la Corte avrebbe valorizzato precedenti di polizia senza indicarne temporalità, formulando una prognosi di recidiva incompatibile con la contemporanea revoca della misura cautelare (divieto di dimora).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che le Sezioni Unite (sent. n. 24990/2020) hanno effettivamente affermato la compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con i reati in materia di stupefacenti e con l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; tuttavia la Corte di appello, pur avendo in origine espresso un orientamento di incompatibilità, ha comunque valutato concretamente la speciale tenuità del lucro e l'ha esclusa in ragione del numero di dosi (9 dosi), del quantitativo complessivo e degli elementi probatori (somma di 260 euro), ritenendo non dimostrata la speciale tenuità del profitto e dell'offesa. Quanto alla sospensione condizionale, la Cassazione ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei precedenti di polizia ai fini prognostici; la Corte di appello ha motivato il diniego richiamando denunce di analoga indole e le marginali condizioni di vita dell'imputato, elementi che non consentivano una prognosi favorevole. Non sussiste contraddizione tra il diniego della sospensione e la revoca della misura cautelare: i due giudizi si basano su parametri diversi (periodo prospettico e natura del pericolo) e la revoca è stata motivata con la scemata intensità delle esigenze cautelari e per ragioni di proporzionalità rispetto alla pena inflitta. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La circostanza attenuante del "lucro di speciale tenuità" è applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti se sussistono congiuntamente la speciale tenuità dell'entità del lucro (perseguito o conseguito) e dell'offesa/danno; la valutazione riguarda motivi a delinquere, profitto ed evento, e va compiuta concretamente dal giudice di merito

  • art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La fattispecie attenuata ("fatto di lieve entità") attiene alla lieve entità della condotta e del fatto in termini unitari; detta valutazione è distinta da quella richiesta per l'attenuante del lucro di speciale tenuità e possono avere esiti diversi

  • Sez. U., sent. n. 24990 del 30/01/2020 (Diabo)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito la compatibilità tra l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e le fattispecie di stupefacenti, chiarendo che la speciale tenuità va valutata sul lucro e sull'offesa e non è ontologicamente incompatibile con l'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990

  • art. 9 legge 1 aprile 1981 n. 121

    Consente l'accesso dell'autorità giudiziaria ai precedenti di polizia per gli accertamenti necessari ai procedimenti in corso nei limiti del codice di procedura penale; da ciò deriva che i precedenti di polizia possono essere utilizzati nella formazione della prognosi di recidiva

  • art. 300 comma 3 cod. proc. pen.

    La pronuncia di condanna a pena sospesa determina la perdita di efficacia di diritto della misura cautelare applicata

  • art. 164 cod. pen.

    Il giudizio presuntivo sulla futura astensione dal reato è orientato su un arco temporale più ampio (cinque anni) e si fonda su indici previsti dall'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli indici utili per valutare la personalità dell'imputato ai fini della prognosi sulla recidiva (es. precedenti, condotta, condizioni di vita)

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Si riferisce al pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati come parametro per la misura cautelare; tale pericolo è valutato in termini contingenti e distinti dalla prognosi ex art. 164 c.p.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del "lucro di speciale tenuità" è compatibile con le fattispecie in materia di stupefacenti (anche con l'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990); però la sua applicazione richiede una valutazione concreta e motivata sulla limitata entità del profitto e dell'offesa, non basta l'affermazione teorica della compatibilità
  • Per dimostrare la speciale tenuità del lucro è necessario fornire elementi concreti (quantitativi e valutazioni economiche): numero di dosi, quantità complessiva, somme trovate, documentazione sui prezzi di acquisto e vendita e sulla reale capacità di lucro. L'assenza di queste prove rende legittimo il diniego dell'attenuante
  • I precedenti di polizia possono essere utilizzati legittimamente dal giudice di merito ai fini della prognosi sulla futura astensione dal reato (condizione per la sospensione condizionale della pena), purché la decisione sia adeguatamente motivata
  • Non sussiste di per sé contraddizione tra la revoca di una misura cautelare (valutazione di pericolo concreto e attuale) e il diniego della sospensione condizionale (valutazione prognostica su un arco temporale più ampio): si tratta di valutazioni giuridiche e temporali differenti e il giudice deve motivare la differenza
  • Per impugnare con successo il diniego dell'attenuante o della sospensione condizionale occorre dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o astratta: sono rilevanti gli elementi fattuali concreti omessi o valutati in modo non coerente
  • Nelle difese future, è utile quantificare il lucro (costi di acquisto vs ricavi di vendita) e documentare condizioni di vita e programmi di reinserimento per contrastare la prognosi negativa sulla recidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.