Cassazione Civile, Ordinanza n. 08083/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 avverso una sanzione amministrativa. Il Giudice di pace aveva deciso in primo grado; la contribuente aveva poi proposto appello con atto di citazione notificato entro il termine, ma iscritto a ruolo solo in data successiva alla scadenza del termine lungo di impugnazione. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituitasi nel giudizio d'appello, aveva eccepito l'inammissibilità del gravame per tardiva iscrizione a ruolo, sostenendo che nel rito del lavoro l'appello deve essere proposto con ricorso e che, se introdotto irritualmente con citazione, conta comunque la data di deposito e non quella di notifica. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 155, 325 e 327 c.p.c., assumendo che l'appello fosse inammissibile perché depositato oltre il termine; 2) violazione degli artt. 110, comma 6, 7 e 9 del TULPS, censurando nel merito la qualificazione degli apparecchi oggetto della contestazione. La controricorrente ha resistito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di tardività dell'appello. Ha affermato che il giudizio di opposizione disciplinato dal d.lgs. n. 150/2011 segue il rito del lavoro e che, quindi, l'appello deve essere proposto con ricorso; se è invece introdotto con citazione, rileva esclusivamente la data di deposito in cancelleria, non quella di avvio della notifica. Poiché il deposito era avvenuto dopo la scadenza del termine lungo di sei mesi, l'appello doveva essere dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., con declaratoria di inammissibilità dell'appello. Le spese del giudizio di appello sono state compensate; la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il procedimento di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni è soggetto al rito del lavoro.
La disciplina del mutamento di rito e la salvezza degli effetti processuali operano nel solo giudizio di primo grado, non nel giudizio di appello.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di computo dei termini processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso per il termine breve di impugnazione.
Il deposito dell'appello è stato valutato rispetto al termine lungo di impugnazione.
art. 360, comma 1, nn. 2, 3 e 4 c.p.c.
Norme sul sindacato di legittimità invocate a sostegno dei motivi di ricorso.
Usato per cassare la sentenza e dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
artt. 110, comma 6, 7 e 9 TULPS
Richiamati nel secondo motivo, rimasto assorbito, sulla qualificazione degli apparecchi contestati.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione disciplinato dal d.lgs. n. 150/2011, l'appello va proposto secondo il rito del lavoro e, se introdotto con citazione anziché con ricorso, ai fini del rispetto del termine di impugnazione rileva la data di deposito dell'atto in cancelleria, non quella di avvio della notifica.
- La disposizione che salva gli effetti processuali della domanda in caso di mutamento del rito opera solo quando l'errore riguarda l'instaurazione del giudizio di primo grado e non è estensibile all'erronea proposizione dell'appello.
- Se l'atto di appello, pur tempestivamente notificato, è depositato oltre il termine perentorio di impugnazione, il gravame è inammissibile.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione con declaratoria di inammissibilità dell'appello, i motivi relativi al merito restano assorbiti.
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