Cassazione Civile, Ordinanza n. 12757/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato in un procedimento penale. La prima istanza era stata dichiarata inammissibile dal tribunale per l’incertezza sulle generalità dell’istante; una successiva domanda era stata rigettata dalla corte d’appello perché mancavano documenti identificativi e, quindi, non era possibile verificare l’effettiva identità del richiedente e le condizioni per il beneficio. Avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo, il difensore dell’imputato, quale sostituto processuale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 606 c.p.p., 79, 90 e 94 d.P.R. 115/2002 e 46 d.P.R. 445/2000. In sintesi, sosteneva che la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza fosse sufficiente a comprovare generalità, redditi e nucleo familiare, senza necessità di allegare un documento di identità; che l’art. 79 del testo unico spese di giustizia non imponesse un simile onere; che l’interpretazione seguita dai giudici fosse eccessivamente formalistica e lesiva del diritto di difesa, specie per un cittadino extra-UE privo di codice fiscale o di documenti regolari.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze sul patrocinio a spese dello Stato, perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: il ricorso per cassazione era improcedibile per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione, richiesto dall’art. 369 c.p.c. nella disciplina applicabile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova del perfezionamento della notifica deve essere prodotta entro l’udienza di discussione; in difetto, e in assenza di iniziative dell’intimato, l’impugnazione è improcedibile, salvo che il ricorrente chieda e ottenga la rimessione in termini dimostrando di essersi attivato per ottenere un duplicato dell’avviso. Non essendo ciò avvenuto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102, primo comma, cod. proc. pen.
È richiamato solo per indicare la legittimazione processuale del difensore che ha proposto il ricorso in sostituzione dell’imputato.
d.P.R. 115/2002, artt. 79, 90, 94, 99, 170
Le norme sono richiamate dal ricorrente per sostenere la sufficienza dell’autocertificazione e per contestare il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato; la Corte però non decide nel merito di tali censure.
È invocato per affermare che la dichiarazione sostitutiva non richiede allegazione di documento di identità.
Il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione e con prova del perfezionamento della notificazione.
Non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento.
La rimessione in termini è possibile solo se il ricorrente provi documentalmente di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell’avviso di ricevimento.
Poiché la decisione segue la proposta del consigliere, trova applicazione la disciplina sanzionatoria richiamata dalla norma come novellata.
La condanna alla somma in favore della cassa delle ammende va pronunciata anche se gli intimati non hanno svolto difese, in funzione deterrente e sanzionatoria per atti processuali defatigatori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del principio di ragionevole durata del processo, che impedisce rinvii per consentire tardivi depositi dell’avviso di ricevimento.
art. 24 Cost.
È evocato dal ricorrente a sostegno di un’interpretazione meno formalistica della disciplina del patrocinio.
CEDU
È richiamata dal ricorrente come fonte di tutela del diritto di difesa.
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l. 881/1977
È invocato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa.
Direttiva 2008/115/CE
È richiamata dal ricorrente per sostenere che anche lo straniero extra-UE irregolare debba poter accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso determina improcedibilità, se entro l’udienza non sia offerta prova del perfezionamento della notifica e l’intimato non abbia svolto attività difensiva.
- La prova del perfezionamento della notificazione può essere depositata fino all’udienza di discussione; oltre tale momento non è consentito rinviare la causa per supplire alla mancanza documentale, in ragione del principio di ragionevole durata del processo.
- La rinnovazione della notificazione non è lo strumento per sanare la mancata produzione dell’avviso di ricevimento; il rimedio eventualmente esperibile è la rimessione in termini, ma solo se il ricorrente dimostra di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.
- Quando la decisione segue la proposta ex art. 380-bis c.p.c., può essere applicata la condanna sanzionatoria ex art. 96, comma 4, c.p.c. anche in assenza di difese degli intimati, avendo la misura funzione deterrente oltre che punitiva.
Come è indicizzato
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