Ordinanza n. 427/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’ottemperanza -quanto al ricorso n. 165 del 2024: per l''ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria n. 904/2018 del 13.11.2018, pubblicato il 15.11.2018. -quanto al ricorso n. 262 del 2025: per l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 695/2024, all’esito del giudizio di ottemperanza R.G. n. 165/2024, previa eventuale revoca e/o sostituzione del Commissario ad acta e/o del funzionario delegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria n. 904/2018 e alla sentenza del TAR Calabria n. 695/2024, con inerzia del Commissario ad acta
Esito
La controversia
La società ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 904/2018, con il quale il Tribunale ordinario aveva ingiunto al Comune-Ufficio Decreto Reggio il pagamento di euro 171.758,00, oltre interessi e spese. Il TAR, con sentenza n. 695/2024, aveva ordinato al Comune di adottare gli atti necessari all'esecuzione, nominando, per l'ulteriore inadempienza, il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. Persistendo l'inerzia, la società ha promosso un distinto incidente di esecuzione, chiedendo anche l'eventuale sostituzione del Commissario delegato. Dalla relazione del Commissario è emerso che le somme disponibili sul capitolo statale del Decreto Reggio erano bloccate da un pignoramento promosso da altro creditore; che il Ministero non aveva dato seguito alle richieste di accreditamento; che il Comune aveva deliberato la liquidazione delle spettanze, senza tuttavia completare il pagamento; e che non erano stati forniti aggiornamenti alle richieste del Commissario. Il TAR ha rilevato che il regime speciale del Decreto Reggio non esclude il Comune dai rapporti giuridici derivanti dalla realizzazione delle opere, gravando sul Comune, unitamente allo Stato quanto alla provvista finanziaria, l'obbligo di dare esecuzione al titolo. Ha quindi contestato al Commissario di non avere documentato l'attivazione delle alternative operative consistenti nella richiesta di accredito delle somme statali o nel reperimento delle risorse nel bilancio comunale, anche mediante mutuo.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi n. 165/2024 e n. 262/2025 per connessione soggettiva e oggettiva. Ha disposto d'ufficio un'ulteriore proroga di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, per la conclusione dell'incarico commissariale, senza sostituire il Commissario ad acta. Ha chiarito che il Commissario deve anzitutto verificare la disponibilità finanziaria sul capitolo statale destinato ai fondi del Decreto Reggio e, ove disponibile, vincolare le somme al pagamento, curando direttamente impegno, liquidazione, ordinazione e mandati. In caso di incapienza, deve chiedere l'accredito al Ministero del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato oppure disporre il pagamento mediante speciale ordine rivolto al tesoriere, da regolare in conto sospeso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. In alternativa, ove più agevole, può operare nei confronti del Comune per reperire le somme nel bilancio comunale o, in caso di esaurimento dei fondi o mancanza di cassa, promuovere l'assunzione di un mutuo ai sensi degli artt. 202 e ss. d.lgs. 267/2000. Sono stati confermati i poteri già attribuiti al Commissario dalla sentenza n. 695/2024. Il Comune è tenuto a prestare la necessaria collaborazione; l'eventuale inerzia ingiustificata degli uffici potrà essere segnalata alla Procura della Repubblica. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione.
Norme richiamate
artt. 2 e 3 d.l. 166/1989, convertito in l. 246/1989
La disciplina del Decreto Reggio istituisce uno stanziamento e una procedura speciale per la realizzazione di opere pubbliche, attribuendo al Sindaco la scelta dell'opera e la quantificazione dei costi e allo Stato l'onere economico, senza escludere il Comune dai rapporti giuridici derivanti dagli interventi.
Costituisce la base processuale per ordinare all'amministrazione l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione del titolo e per attribuire poteri al Commissario ad acta.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Consente, in caso di incapienza del capitolo di bilancio, il pagamento mediante speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
artt. 202 e ss. d.lgs. 267/2000
Prevedono il ricorso all'indebitamento e all'assunzione di un mutuo quale possibile strumento per reperire le risorse necessarie all'adempimento.
Massime di principio
- La disciplina speciale di finanziamento e realizzazione di opere pubbliche prevista dal Decreto Reggio non esonera il Comune dagli obblighi derivanti dai rapporti giuridici connessi alle opere realizzate: il Comune resta onerato dell'esecuzione del titolo giudiziale, mentre lo Stato assume l'onere economico e conserva poteri di controllo sull'impiego dei fondi.
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative concretamente idonee a conseguire il pagamento, verificando la disponibilità delle somme vincolate, curando direttamente le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e, in caso di incapienza, attivando gli strumenti di accredito statale o di pagamento in conto sospeso.
- Quando l'acquisizione o l'utilizzo dei fondi statali non consenta una rapida esecuzione del giudicato, il Commissario ad acta può indirizzare la propria attività sul bilancio dell'ente obbligato, anche mediante il ricorso all'indebitamento previsto dalla legge, se tale soluzione risulta più agevole e spedita.
- Gli uffici dell'amministrazione inottemperante sono tenuti a prestare piena collaborazione al Commissario ad acta; l'inerzia ingiustificata degli uffici può essere segnalata agli organi competenti anche sotto il profilo penale.
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