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Sentenza

Sentenza n. 6747/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/91 in data 26/10/2022 notificata agli interessati in data 13/12/2022 con cui è stato revocato lo speciale programma di protezione nei confronti dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202302133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di revoca dello speciale programma di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 13-quater della l. 82/1991, sostenendo che le condotte violente poste in essere dal collaboratore nei confronti della familiare non costituissero reato e non avessero dato luogo a una notitia criminis. Hanno inoltre sostenuto che tali fatti dovessero essere valutati alla luce del contesto culturale di origine, della situazione personale del collaboratore, sottoposto a restrizione in località protetta e in attesa di giudizio, e del grave rischio per la sua incolumità e per quella dei familiari derivante dalla revoca della protezione. I fatti storici posti a fondamento della revoca non sono stati contestati nella loro materialità, ma ne è stata dedotta la tenuità e l’insufficienza rispetto alla gravità delle conseguenze della revoca.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 13-quater del d.l. 8/1991, convertito nella l. 82/1991, la revoca o modifica delle misure può essere disposta in relazione all’attualità e gravità del pericolo, alla condotta degli interessati e all’osservanza degli impegni assunti, con adeguata motivazione sulla pericolosità del collaboratore e sulla gravità delle condotte. Nel caso concreto, le condotte violente reiterate, non contestate sul piano storico, erano idonee a sorreggere la revoca, sia perché integravano gravi violazioni degli obblighi connessi al programma, sia perché potevano esporre a rischio il collaboratore e i suoi familiari e vanificare la finalità protettiva del programma. Il giudice ha escluso che la mancata attivazione o definizione di un procedimento penale impedisse all’amministrazione di valutare autonomamente i fatti ai fini della revoca. Ha inoltre ritenuto legittimo il bilanciamento compiuto dall’amministrazione, che aveva attribuito prevalenza all’inadempimento degli obblighi assunti rispetto all’interesse dello Stato a conservare la collaborazione e all’interesse degli interessati alla protezione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13-quater d.l. 8/1991, convertito nella l. 82/1991

    Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate.

    La revoca o modifica delle misure può fondarsi sulla condotta dell’interessato e sull’inosservanza degli obblighi assunti; la valutazione amministrativa deve considerare anche l’attualità e gravità del pericolo, la pericolosità del collaboratore e il bilanciamento degli interessi coinvolti.

  • art. 12, comma 1, lett. c), d.l. 8/1991, convertito nella l. 82/1991

    adempiere agli obblighi previsti dalla legge

    L’obbligo di adempiere agli obblighi previsti dalla legge comprende l’astensione dal commettere reati e costituisce un obbligo connesso al programma di protezione.

  • art. 12, comma 2, d.l. 8/1991, convertito nella l. 82/1991

    Gli impegni assunti dal beneficiario nell’ambito del programma speciale di protezione sono obblighi rilevanti ai fini della revoca o modifica delle misure.

  • art. 572 c.p.

    È richiamato quale esempio di fattispecie penale riconducibile alle condotte violente contestate, senza che il giudice fondi la decisione sulla necessità di un previo accertamento penale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La revoca o la modifica delle speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia può essere disposta sulla base della valutazione amministrativa della condotta dell’interessato, dell’attualità e gravità del pericolo e dell’osservanza degli impegni assunti, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato.
  • L’amministrazione può valutare autonomamente, ai fini della revoca delle misure di protezione, fatti penalmente rilevanti o comunque contrari agli obblighi del programma, senza necessità di un previo accertamento della responsabilità in sede penale o dell’attivazione di un procedimento penale.
  • La sottoscrizione degli impegni connessi all’accettazione del programma speciale di protezione configura un rapporto di natura pubblicistica fonte di reciproci diritti e obblighi; la loro grave e reiterata violazione può giustificare la revoca del programma.
  • Nel valutare la revoca del programma di protezione, l’amministrazione può attribuire prevalenza all’inadempimento degli obblighi comportamentali del beneficiario rispetto all’interesse dello Stato a conservare la collaborazione e all’interesse del beneficiario e dei familiari alla permanenza delle misure, purché proceda a un adeguato bilanciamento degli interessi.
  • La mancata contestazione della materialità dei fatti posti a fondamento della revoca consente al giudice di considerarli accertati ai fini del sindacato sulla legittimità del provvedimento, restando controversa soltanto la loro qualificazione e rilevanza.
  • Condotte violente reiterate nei confronti di una persona inserita nel contesto familiare del beneficiario possono integrare una grave violazione degli obblighi del programma e giustificare la revoca anche quando il beneficiario deduca il rischio personale derivante dalla perdita della protezione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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