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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26303/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa per un fatto qualificato come detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che la riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 dovesse comportarne automaticamente il riconoscimento; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché contrastante con la giurisprudenza consolidata, secondo cui la lieve entità del fatto in materia di stupefacenti non implica automaticamente la sussistenza dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, c.p., occorrendo invece verificare la speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito, sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso. Quanto al secondo motivo, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta congrua, valorizzando l'assenza di elementi favorevoli, la complessiva gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante richiede che siano di speciale tenuità sia il lucro perseguito o conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a una valutazione motivata sulla presenza di elementi favorevoli; nel caso, il diniego è stato ritenuto congruo per assenza di elementi positivi, gravità del fatto e negativa personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È richiamata quale fonte della disciplina penale sugli stupefacenti applicata al fatto contestato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 390/1990

    Il testo riporta tale indicazione come richiamo materiale, ma la norma corretta risulta essere il d.P.R. 309/1990; la Corte la utilizza per la qualificazione del fatto di lieve entità.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità non determina automaticamente l'applicazione dell'attenuante comune del lucro di speciale tenuità: occorre un autonomo accertamento sulla speciale tenuità del profitto e sulla modesta offensività dell'evento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione che valorizzi l'assenza di elementi positivi, la gravità complessiva del fatto e la personalità negativa dell'imputato.
  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo di ricorso che pretenda un automatismo tra riqualificazione del fatto in ipotesi lieve e riconoscimento di un'attenuante comune non prevista in via automatica dalla legge.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi siano non consentiti o manifestamente infondati; in tale ipotesi si applica la sanzione processuale prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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