Cassazione Civile, Ordinanza n. 17893/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la sua opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo che il decreto opposto non era mai stato ritualmente comunicato alla Procura e che il giudice aveva dato rilievo solo alle risultanze del sistema informatico SICID, inidonee a provare la comunicazione nelle forme di rito; con il secondo si deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non aveva considerato l'attestazione del Direttore amministrativo della Procura, secondo cui non era pervenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea, e avrebbe quindi erroneamente posto a carico del Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscenza dell'atto. La Corte ha però rilevato in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; inoltre ha ritenuto il ricorso comunque inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, per l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. in assenza di comunicazione, termine che nella specie risultava ampiamente decorso essendo il decreto del 29.11.2018 e l'opposizione del 19.12.2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, comunque, ha osservato che la questione era già risolta in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: l'opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 è soggetta, in difetto di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era stato emesso il 29 novembre 2018 e l'opposizione era stata proposta il 19 dicembre 2019, il termine era decorso. La Corte ha anche escluso la liquidazione delle spese, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia per la mancata difesa degli intimati, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non sono offerti elementi per mutare orientamento.
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del provvedimento, ma la Corte non fonda la decisione su una sua interpretazione autonoma.
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte non accoglie la censura perché reputa comunque tardiva l'opposizione.
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine impugnatorio previsto dal sistema processuale.
In assenza di comunicazione del provvedimento, all'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 si applica il termine lungo per le impugnazioni; il suo decorso rende tardiva l'opposizione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
Cass. S.U. nn. 5079/2005 e 5165/2004
Sono richiamate per affermare l'assenza di condanna alle spese processuali a carico della Procura della Repubblica quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, è soggetta, in mancanza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
- Quando il ricorso per cassazione non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, esso è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- La censura sulla mancata comunicazione del provvedimento e sulla ripartizione dell'onere probatorio non può superare l'inammissibilità se, in ogni caso, l'impugnazione risulta proposta oltre il termine lungo applicabile.
- Il Pubblico Ministero, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è normalmente condannato alle spese processuali; inoltre, il raddoppio del contributo unificato non opera per i ricorsi da esso proposti.
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