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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41229/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico censito in categoria D/E. La società, tramite procedura Docfa, aveva proposto una nuova rendita escludendo il valore delle torri eoliche, ritenute componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo di energia elettrica e quindi non computabili dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate aveva invece rettificato la rendita, includendo anche il valore della torre, e quantificandola in misura maggiore. La CTR aveva confermato la rettifica, ritenendo la torre una costruzione con caratteristiche di solidità, stabilità e ancoraggio al suolo. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, sostenendo che la torre dell'aerogeneratore è parte dell'impianto produttivo e va esclusa dalla stima diretta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR reso una motivazione solo sintetica e, secondo la ricorrente, insufficiente sui punti decisivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse compiuto il necessario accertamento in concreto sulla natura della torre e sulla sua eventuale autonomia funzionale rispetto all'impianto produttivo, e che la disciplina dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 imponga di escludere dalla rendita catastale i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dall'eventuale infissione stabile al suolo. Il secondo motivo è stato rigettato, perché la motivazione della CTR, pur sintetica e per relationem, è stata ritenuta comunque comprensibile e idonea a ricostruire il percorso logico-giuridico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»

    La norma opera con tecnica di esclusione: nella stima catastale rilevano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma devono essere esclusi i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro stabilità fisica o infissione al suolo, essendo decisivo il rapporto di strumentalità produttiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro della censura per violazione di legge dedotta sul regime catastale e sulla corretta applicazione dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione apparente.

  • art. 156, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma sulla nullità processuale dedotta per asserito difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie, ritenuto tuttavia rispettato dalla CTR.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando espone, anche concisamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre confutare analiticamente ogni singola allegazione, potendo gli argomenti non esaminati ritenersi implicitamente disattesi.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citato per il procedimento camerale non partecipato seguito in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, dopo la l. n. 208/2015 devono essere esclusi dalla stima diretta tutti i macchinari, congegni, attrezzature e impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi o ancorati al suolo.
  • Ai fini dell'inclusione o esclusione di un componente dalla rendita catastale, il criterio decisivo non è la mera consistenza fisica o la modalità di ancoraggio, ma l'autonomia funzionale del bene rispetto al processo produttivo svolto nell'impianto.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto se la struttura controversa costituisca un unicum inscindibile con gli impianti produttivi oppure abbia autonoma funzione di costruzione rilevante ai fini catastali.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito, anche se resa in forma sintetica o per relationem; non è necessario esaminare espressamente ogni singolo argomento difensivo.
  • Una censura di motivazione apparente è infondata se la decisione di merito indica, sia pure succintamente, i fatti posti a base del calcolo e le fonti del convincimento, permettendo il controllo del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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