Cassazione Civile, Ordinanza n. 22333/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa del Comune di ottenere dalla società il pagamento della TARI per l'anno 2015, limitatamente anche a un locale adibito a magazzino nel quale la contribuente sosteneva di produrre imballaggi terziari avviati a recupero, chiedendo la detassazione integrale della relativa superficie. La CTR aveva rigettato l'appello del Comune, ritenendo impugnabili gli avvisi di pagamento, applicabile l'art. 1, comma 649, L. 147/2013, e provata dalla società la sussistenza dei presupposti per l'esenzione. Il Comune ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che gli avvisi/bollettini TARI non fossero impugnabili; 2) violazione dell'art. 1, commi 641 e 649, L. 147/2013 e dell'art. 62 d.lgs. 507/1993, contestando l'esenzione totale del magazzino e sostenendo che i locali destinati a magazzino restano tassabili in quanto comunque suscettibili di produrre rifiuti urbani; 3) ulteriore violazione delle medesime norme, deducendo che gli imballaggi terziari non escludono il tributo e che, al più, incidono sulla gestione separata dei rifiuti speciali senza esonero dalla TARI; 4) violazione della disciplina sull'onere probatorio, sostenendo che la contribuente non avesse provato né l'inaccessibilità dei locali né l'avvio al recupero dei rifiuti e che il giudice di merito avesse erroneamente posto l'onere a carico del Comune. La società ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso del Comune. Ha rigettato il primo motivo, ribadendo che l'invito/avviso di pagamento TARI è autonomamente impugnabile perché manifesta in modo chiaro la pretesa tributaria e consente al contribuente di contestarne an e quantum. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo nella parte in cui mirava a contestare accertamenti di merito e ad introdurre profili non pertinenti o non specifici; tuttavia ha accolto le censure di merito (secondo e terzo motivo), affermando che la CTR non si era attenuta al principio per cui, in tema di TARI, l'esenzione riguarda solo la parte di superficie in cui i rifiuti speciali si formano in via continuativa e prevalente, non l'intero magazzino, e che resta comunque dovuta la quota fissa del tributo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per il riesame della fattispecie alla luce di tali principi.
Norme richiamate
l'elencazione degli atti impugnabili va letta in senso estensivo e consente l'impugnazione di ogni atto che manifesti in modo chiaro la pretesa tributaria, anche se non rientrante tra quelli nominativamente indicati
art. 1, commi 641, 642 e 649, L. 147/2013
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali
l'esclusione dalla superficie tassabile riguarda solo la porzione di area in cui i rifiuti speciali si formano in modo continuativo e prevalente; non comporta la detassazione dell'intero locale se la produzione è limitata a una parte della superficie
art. 1, commi 659, 682 e 684, L. 147/2013
il regolamento comunale disciplina riduzioni ed esenzioni tariffarie e il contribuente ha l'onere dichiarativo di indicare le situazioni che danno luogo alla riduzione o esenzione
quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali
la disciplina previgente è richiamata in chiave di continuità interpretativa con la TARI, ma la nuova norma richiede comunque l'individuazione della specifica parte di superficie interessata dalla produzione dei rifiuti speciali
l'interesse ad agire sorge già al momento della ricezione della notizia della pretesa impositiva
il giudice può applicare la corretta norma di diritto anche se diversamente richiamata dalle parti, purché i fatti coincidenti con la fattispecie applicabile siano stati allegati
Massime di principio
- In materia tributaria, gli atti che contengono una chiara e inequivoca pretesa impositiva sono autonomamente impugnabili, anche se non formalmente ricompresi nell'elenco degli atti indicati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992.
- In tema di TARI, l'esclusione dalla superficie tassabile non opera sull'intero locale in cui si producono rifiuti speciali, ma soltanto sulla parte di superficie in cui tali rifiuti si formano in via continuativa e prevalente.
- Quando il contribuente invoca una riduzione o un'esenzione TARI per produzione di rifiuti speciali, l'onere di provare i relativi presupposti grava su di lui, trattandosi di eccezione alla regola generale di debenza del tributo.
- La disciplina TARI mantiene continuità interpretativa con quella previgente della TARSU/TIA quanto alla necessità di collegare l'esenzione alla concreta porzione di superficie interessata dalla produzione del rifiuto speciale.
- La quota fissa della TARI resta dovuta anche in presenza di superfici da cui il contribuente sia esentato, perché è parametrata alla disponibilità di locali idonei a produrre rifiuti e non alla sola quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
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