Cassazione Penale, Ordinanza n. 28806/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, relativo alla falsa attestazione nella dichiarazione per ottenere un beneficio. I motivi, formulati a mezzo del difensore, sono stati ritenuti nel testo assolutamente aspecifici e generici: in particolare, si censurava la mancanza di idonea motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con un secondo motivo si contestava l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di particolare tenuità. La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua, valorizzando il fatto che l'imputato aveva indicato proprio quei redditi più bassi che consentivano l'accesso al beneficio non dovuto, da cui desumere la consapevolezza del falso; ha inoltre ritenuto correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto per il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e aspecifiche le censure sull'elemento soggettivo, evidenziando che la motivazione di merito era adeguata e coerente nell'affermare la consapevolezza dell'alterazione dichiarativa finalizzata a ottenere un beneficio non spettante. Ha inoltre giudicato immune da censure di legittimità il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., fondato sul disvalore della condotta e sull'intensità del dolo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata, richiamata come base della responsabilità affermata nei giudizi di merito per l'indicazione falsa o reticente nella dichiarazione finalizzata all'ottenimento di un beneficio non dovuto
i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle richieste, a pena di inammissibilità
la carenza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di rilevante disvalore oggettivo della condotta e di intensità del dolo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto alle ragioni di diritto e ai fatti posti a base delle doglianze; censure generiche sull'elemento soggettivo non consentono l'esame nel merito e conducono all'inammissibilità.
- La consapevolezza del falso può essere desunta dal contenuto stesso della dichiarazione, quando l'agente indichi selettivamente dati reddituali più bassi in modo coerente con il conseguimento di un beneficio non spettante.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo e l'elemento soggettivo sia connotato da dolo intenso; tale valutazione, se logicamente motivata, non è censurabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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